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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30102/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia vedeva la Camera di commercio di Frosinone impugnare per cassazione una sentenza della Corte d'appello di Roma. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, regolarmente sottoscritto e notificato alla controparte. Il controricorrente non ha accettato né aderito alla rinuncia. La Corte ha quindi esaminato gli effetti processuali della rinuncia unilaterale al ricorso per cassazione e la conseguente regolazione delle spese, oltre alla questione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia della ricorrente, rilevando che la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. Ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    È richiamato come base normativa della rinuncia al ricorso per cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    È richiamato come base normativa per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica alla rinuncia al ricorso; la Corte afferma che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è idonea a determinare l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte, purché sia ritualmente effettuata.
  • La rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato della decisione impugnata e fa venir meno l'interesse della controparte a contrastare l'impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, il rinunciante può essere condannato al pagamento delle spese di lite.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 è misura eccezionale e si applica solo ai casi tassativamente indicati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non essendo estensibile alla rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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