Cassazione Penale, Sentenza n. 28583/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 11 legge 16 marzo 2006 n. 146, nell'ambito di contestazioni per bancarotta fraudolenta aggravata ex art. 4 della stessa legge. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 3, 4 e 11 della legge n. 146/2006 e dell'art. 125, comma 3, c.p.p., sostenendo che il Tribunale non avesse verificato adeguatamente i requisiti del 'gruppo criminale organizzato' (stabilità dei rapporti, minimo di organizzazione, non occasionalità, finalità di vantaggio), avendo fatto una motivazione apparente limitandosi a richiamare la presenza di società estere, la residenza di Menconi all'estero e la partecipazione in concorso alle distrazioni; inoltre contestava che le società estere fossero solo 'scatole vuote' e che non tutte le condotte coinvolgessero il coindagato Comin.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata, conformemente alle direttive di rinvio, avesse fornito motivazione sufficiente circa la sussistenza dei requisiti del gruppo criminale organizzato: comprovata costituzione di strutture societarie, ripetizione nel tempo di modalità operative volte a realizzare distrazioni, impiego di società in Italia e in altri Stati come strumenti funzionali alle operazioni distrattive e ruolo stabile e reiterato del coindagato Comin. La Corte ha quindi respinto le censure sulla presunta 'meramente apparente' motivazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 16 marzo 2006, n. 146 (misure contro la criminalità organizzata)
Gli artt. 3 e 4 sono stati interpretati richiedendo la verifica della stabilità delle relazioni tra gli adepti, un minimo di organizzazione, la non occasionalità dell'attività e la finalità di vantaggio; la Corte ha ritenuto che tali requisiti fossero soddisfatti dalla ripetuta operatività e dalla struttura societaria transnazionale. L'art. 11 (confisca per equivalente) è stato utilizzato come base per il sequestro preventivo volto alla confisca di beni corrispondenti ai proventi delle condotte illecite del gruppo.
codice di procedura penale, art. 125, comma 3
La doglianza relativa alla motivazione del provvedimento (art. 125, comma 3 c.p.p.) è stata ritenuta infondata: la Corte ha ritenuto che l'ordinanza avesse adeguatamente motivato la sussistenza del fumus commissi delicti e i requisiti del gruppo organizzato, per cui non sussisteva vizio di motivazione rilevante.
Massime di principio
- Per qualificare una compagine come 'gruppo criminale organizzato' è necessario documentare elementi concreti: relazioni stabili fra i partecipanti, ripetizione nel tempo di modalità operative concordate, una pur minima struttura organizzativa e finalità di vantaggio; non basta l'esistenza formale di società estere.
- L'utilizzo di società estere può essere valutato come strumento del gruppo se emerge che hanno funzione strumentale nelle operazioni distrattive e sono punto di arrivo dei flussi finanziari illeciti; l'accertamento può basarsi anche su constatazione della posizione strumentale e dei movimenti finanziari, non solo sull'operatività economica piena delle società.
- Per impugnare con successo provvedimenti cautelari basati su configurazione di gruppo transnazionale non è sufficiente una mera ricostruzione alternativa dei fatti: il ricorso deve indicare specifici vizi di motivazione o mancanze probatorie rilevanti (contraddizioni, assenza di elementi essenziali) che dimostrino l'apparenza della motivazione.
- La conferma di misure reali finalizzate alla confisca per equivalente richiede che il giudice dimostri il rapporto tra beni sequestrati e il profitto delle condotte illecite; la prova della funzione strumentale di enti societari esteri e della ripetitività delle condotte rafforza la legittimità del sequestro.
- Nel valutare le posizioni dei singoli indagati è importante mostrare concretamente l'assenza del ruolo o della partecipazione alle condotte contestate; contestazioni generiche sulla mancata prova dell'operatività estera o sulla qualità di 'scatole vuote' delle società sono meno efficaci se risultano invece evidenze di coordinamento e flussi finalizzati alle distrazioni.
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