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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29355/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per il reato continuato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (dichiarazioni fiscali presentate per gli anni 2014 e 2015). Saima Choudhary contestava la qualificazione come fittizi dei costi documentati da numerose fatture (21 per il 2014 e 75/78 per il 2015), rilevando che la tesi della fittizietà si fonda su elementi equivoci (assenza di dipendenti dei fornitori, mancata risposta ai questionari inviatI nel 2018, genericità delle fatture, corrispondenza fra costi fatturati e flussi bancari). Asif Ali Bajwa deduceva, con un primo motivo, che la Corte d'appello non aveva adeguatamente dimostrato la sua qualità di amministratore di fatto della Bajwa Group s.r.l. (basando la conclusione su dichiarazioni non firmate del 2018), e, con il secondo motivo, riproponeva censure analoghe a quelle di Saima sulla fittizietà delle operazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Saima Choudhary, ritenendo che la valutazione di merito sulla fittizietà delle fatture (genericità delle descrizioni, contratti imprecisi, irreperibilità e carenze organizzative dei fornitori, mancata indicazione dei beneficiari nonostante flussi bancari) sia logica e non viziata da errori di diritto. Il ricorso di Asif Ali Bajwa è stato invece accolto limitatamente al primo motivo: la Suprema Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per affermare, con ragionevole certezza, la sua qualità di amministratore di fatto negli anni delle dichiarazioni contestate; quindi ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio affinché il giudice di rinvio verifichi, con gli accertamenti necessari, l'effettiva titolarità di poteri di fatto e il contributo alla commissione dei reati. Le censure di Asif riguardanti l'elemento oggettivo dei reati (fittizietà delle fatture) sono state invece respinte.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che disciplina i reati tributari in oggetto: la Cassazione conferma che le dichiarazioni fiscali fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti rientrano nelle fattispecie previste e che la valutazione della fittizietà compete al giudice di merito se sorretta da indizi gravi, precisi e concordanti

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato: la condanna per concorso richiede prova, anche con riguardo al ruolo e al contributo del concorrente, e la Cassazione ha ritenuto carente la prova circa la qualità di amministratore di fatto di Asif Ali Bajwa

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alla valutazione della prova e alla contestazione di travisamento: utilizzato per censurare (e valutare) la corretta valutazione degli atti di prova

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella dedotta violazione di legge in materia di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e travisamento della prova): la Corte ha esaminato le doglianze con tali riferimenti e le ha ritenute infondate per quanto riguarda l'elemento oggettivo, accogliendo invece quelle relative alla prova della qualità di amministratore di fatto

Massime di principio

  • La mera corrispondenza tra importi fatturati e uscite bancarie non è di per sé sufficiente a provare la veridicità delle operazioni: è necessario individuare con chiarezza i beneficiari e la concreta esecuzione delle prestazioni.
  • Fatture e contratti molto generici, l'irreperibilità dei fornitori agli indirizzi dichiarati, la mancanza di risposte ai quesiti degli organi inquirenti e l'assenza di struttura organizzativa nei fornitori costituiscono indizi gravi e aggregabili per ritenere la fittizietà delle operazioni, se concordanti e precisi.
  • Accertamenti effettuati anni dopo i fatti non sono automaticamente inammissibili; tuttavia la loro valutazione richiede attenzione: la 'scomparsa' di operatori che presentavano volumi d'affari significativi può essere ritenuta anomala e dunque indizio di fittizietà.
  • Per affermare la qualità di amministratore di fatto occorrono elementi specifici e temporaneamente riferibili al periodo delle condotte contestate; dichiarazioni o atti riferibili ad anni successivi e privi di formalità (es. non firmati) assumono minor valore probatorio.
  • In sede di cassazione non è consentito sostituire la valutazione logica del giudice di merito con una diversa interpretazione dei fatti quando quest'ultima costituisce una mera alternativa plausibile; invece la Cassazione interviene quando manca ragionevole certezza circa elementi essenziali (es. ruolo effettivo di un concorrente).
  • Nel caso di concorso nel reato, la prova del contributo psicologico o materiale del concorrente deve essere chiara e riferita temporalmente all'epoca delle condotte contestate; l'assenza di tale prova può giustificare l'annullamento e il rinvio per ulteriori accertamenti.

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