Cassazione Civile, Ordinanza n. 34671/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, emesso nei confronti di una società che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L’Ufficio aveva ricostruito i redditi, il valore della produzione netta IRAP e il volume d’affari IVA facendo ricorso a elementi presuntivi e a dati desunti dagli studi di settore e dagli archivi elettronici, assumendo come riferimento un determinato codice di attività (fabbricazione di altre macchine e altro materiale meccanico). La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società e aveva ordinato una rideterminazione delle imposte senza considerare il ramo aziendale acquisito nel 2009. La CTR aveva confermato tale impostazione, ritenendo che l’accertamento avesse utilizzato studi di settore riferiti a un’attività diversa da quella effettivamente esercitata nel 2008, che sarebbe stata invece di sola fornitura di servizi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’accertamento non si era fondato solo sugli studi di settore ma su una complessiva ricostruzione presuntiva consentita in caso di omessa dichiarazione, e che il codice attività posto a base dell’accertamento risultava dalle stesse indicazioni della contribuente; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere il giudice di merito considerato che il codice attività non era cessato e trovava riscontro in ulteriori elementi istruttori; 3) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., perché la CTR avrebbe confermato la decisione di primo grado senza indicare criteri univoci e chiari per la riliquidazione degli imponibili, omettendo di pronunciarsi sulla specifica censura già formulata in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta, in caso di omessa dichiarazione, una ricostruzione del reddito basata su dati e notizie comunque raccolti e su presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e ha rilevato altresì il difetto di motivazione/pronuncia della CTR sul criterio di riliquidazione degli imponibili.
Norme richiamate
In presenza di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’amministrazione può procedere all’accertamento induttivo ricostruendo il reddito con dati e notizie comunque raccolti e anche mediante presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per la violazione e falsa applicazione della norma tributaria richiamata nel primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il vizio dedotto per l’omesso esame di un fatto decisivo, prospettato in via subordinata nel secondo motivo.
La sentenza di merito è censurabile se omette di pronunciarsi sulla domanda o sulla specifica censura proposta in appello.
La motivazione deve consentire di comprendere i criteri della decisione; la sua carenza integra vizio denunciabile in cassazione.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’ufficio può fondare l’accertamento su una pluralità di elementi raccolti, anche presuntivi, senza essere vincolato ai soli studi di settore e senza necessità che le presunzioni abbiano i requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
- Quando il contribuente non presenta la dichiarazione, la ricostruzione del reddito e del volume d’affari può essere effettuata valorizzando il codice attività risultante dagli archivi fiscali, dal registro delle imprese, da precedenti dichiarazioni e dalla documentazione prodotta dal contribuente stesso.
- Il giudice di merito che confermi un accertamento o una rideterminazione dell’imponibile deve indicare in modo chiaro i criteri seguiti, così da rendere controllabile la decisione e consentire all’ufficio di procedere alla nuova liquidazione.
- La mancata risposta a una specifica censura proposta in appello integra vizio di omessa pronuncia o motivazione apparente/insufficiente rilevante in cassazione.
- L’omesso esame di un fatto decisivo resta assorbito quando il motivo principale che investe il nucleo decisivo della decisione viene accolto.
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