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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12670/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva parzialmente accolto l'istanza di riesame disponendo il dissequestro delle somme di denaro e mantenendo il sequestro degli oggetti in oro. Hanno dedotto: (1) violazione di norme processuali (art. 324 c.p.p.) per mancato rispetto dei termini del procedimento incidentale (presunta nullità per superamento dei termini); (2) violazione di legge e carenza motivazionale in relazione all'accertamento del fumus delicti per ricettazione (art. 648 c.p.), sostenendo che mancavano elementi specifici sulla provenienza delittuosa dei gioielli, che era stata data una giustificazione plausibile sul trasporto dei monili e che i ricorrenti potevano dimostrare la titolarità dei beni e l'assenza di identificazione di persone offese.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato preliminarmente il difetto di legittimazione di Dolce Vito, poiché dal ricorso non emergeva la sua posizione processuale né il diritto alla restituzione dei beni. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura sui termini: dagli atti risultava che il Tribunale del riesame aveva richiesto gli atti il 13/11/2023, fissato udienza il 21/11/2023 e deciso il 24/11/2023, quindi non vi è stata violazione dell'art. 309, comma 9, richiamato dall'art. 324 c.p.p.. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo generico e infondato: il Tribunale del riesame aveva valutato complessivamente indagini, modalità di occultamento, caratteristiche dei beni (es. assenza di segni di usura) e condizioni economiche degli indagati, e aveva correttamente ritenuto che il fumus delicti poteva essere desunto anche per via logica. Per tali ragioni i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Rinvio ai termini e modalità del procedimento incidentale; censura per presunta violazione dei termini respinta perché il decorso dei termini risultava rispettato dagli atti.

  • art. 309 comma 9 cod. proc. pen.

    Termine richiamato ai fini della verifica della tempestività del procedimento incidentale; la Corte ha accertato la corrispondenza temporale tra richiesta atti, udienza e decisione.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sul reato di ricettazione; la decisione ha valutato la sussistenza del fumus per tale fattispecie anche sulla base di elementi indiziari e logici relativi ai beni sequestrati.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme pertinenti alla disciplina procedurale connessa alle misure reali; la Corte ha valutato la regolarità del procedimento.

  • artt. 3, 24, 111 Cost.

    Principi costituzionali richiamati dai ricorrenti (es. diritto alla difesa, principio di legalità, ragionevole durata del processo); la Corte non ha ravvisato violazioni tali da inficiare il provvedimento impugnato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa del ricorso; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000 a ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • La legittimazione a proporre ricorso deve emergere chiaramente: i terzi che chiedono restituzioni devono indicare la loro posizione processuale e il titolo alla restituzione, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • I termini procedurali per il procedimento incidentale vanno valutati sulla base dei provvedimenti formali (richiesta atti, fissazione udienza, decisione); documentazione che dimostri il rispetto dei termini può neutralizzare il motivo di nullità.
  • Nelle misure cautelari reali la sussistenza del fumus delicti può essere desunta anche per via logica dagli elementi circostanziali (caratteristiche del bene, modalità di occultamento, condizioni economiche degli indagati) e non richiede sempre l'accertamento storico del reato presupposto.
  • Una motivazione generica o prive di elementi probatori specifici e documentati è insufficiente: chi contesta deve fornire elementi concreti, documenti o circostanze precise a supporto della titolarità e della lecita provenienza dei beni.
  • L'inammissibilità dei ricorsi può comportare non solo il rigetto, ma anche conseguenze economiche per i ricorrenti (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) quando emerga colpa nella proposizione del ricorso.

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