Cassazione Penale, Sentenza n. 40410/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 625-bis c.p.p. denunciando l'omesso esame, nella sentenza che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso principale, di un secondo motivo nuovo (presentato via PEC il 2/3/2022 e depositato personalmente il 7/3/2022). Tale motivo sollecitava la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 669 c.p.p., in relazione all'art. 117 Cost., e alle norme sovranazionali (art. 4 Protocollo VII CEDU, art. 50 Carta dei diritti fondamentali UE, art. 54 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen), nella parte in cui non include il decreto di archiviazione tra i provvedimenti definitivi di proscioglimento suscettibili di determinare conflitto con una sentenza di condanna (ne bis in idem). Il ricorso richiamava anche giurisprudenza della Corte di giustizia (C-486/14 Kossowski) e della Corte EDU (Mihalache) sulla nozione di "decisione definitiva".
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione centrale fosse manifestamente infondata: l'art. 669 c.p.p. presuppone l'esistenza di provvedimenti irrevocabili «contro la stessa persona per il medesimo fatto», mentre il decreto di archiviazione non costituisce provvedimento definitivo di proscioglimento ai sensi della giurisprudenza interna (S.U. Donati n.34655/2005) e, soprattutto, nel caso concreto non sussisteva identità di fatto tra il decreto di archiviazione (violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sino al 13/7/2007) e la successiva sentenza di condanna (cessione in data 1/9/2007). Perciò la deduzione di incostituzionalità era manifestamente irrilevante. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui non sono deducibili omissioni relative a doglianze non decisive o implicitamente disattese; il ricorrente non ha dimostrato la decisività della doglianza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 4.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La norma rileva solo con riguardo a provvedimenti divenuti irrevocabili pronunciati «contro la stessa persona per il medesimo fatto»; il decreto di archiviazione non è ricompreso tra i provvedimenti definitivi che possono determinare conflitto di giudicati
Ilimiti del rimedio: è inammissibile la doglianza per omesso esame quando la questione omessa non sia decisiva o debba ritenersi implicitamente disattesa; incombe al ricorrente provare la decisività dell'affermazione omessa
Richiamato come correlato al principio del ne bis in idem nella giurisprudenza interna; la disciplina dell'esecuzione non può essere invocata per creare conflitti di giudicati in assenza di identità di fatto
Norma penale sostanziale relativa al fatto oggetto del decreto di archiviazione richiamato nel caso; la sentenza ha valutato che le date e la fattispecie contestata non coincidevano con quelle della successiva condanna
art. 117, comma 1 Cost.
Richiamato nella prospettata eccezione di illegittimità costituzionale (in relazione ai parametri sovranazionali), ma la Corte ha ritenuto la questione manifestamente irrilevante per la mancata identità dei fatti
art. 4 Protocollo VII CEDU / art. 50 Carta dei diritti fondamentali UE / art. 54 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
Citate come parametri sovranazionali per la nozione di "decisione definitiva" e del principio ne bis in idem; il ricorrente invocava la loro interpretazione giurisprudenziale per includere il decreto di archiviazione tra le decisioni definitive, ma la Corte non ha ritenuto la questione rilevante nel caso concreto
Sentenza Corte di giustizia UE C-486/14 (Piotr Kossowski)
Ricordata dal ricorrente per sostenere che un atto di chiusura del pubblico ministero possa non essere "decisione definitiva" se non corrisponde a un'istruttoria approfondita; la Corte ha preso atto dell'esistenza della giurisprudenza comunitaria ma ha ritenuto preminente, nel caso concreto, l'assenza di identità di fatto
Sentenza Corte EDU Grande Camera, Mihalache c. Romania (8/7/2019)
Richiamata dal difensore per sostenere una nozione autonoma di "decisione definitiva" che potrebbe comprendere l'archiviazione; non applicata dalla Corte per l'irrilevanza dovuta alla mancanza di identità di fatto
Ordinanza/S.U. Donati, n.34655/2005 (Cassazione)
Giurisprudenza di legittimità interna che esclude che il decreto di archiviazione sia equiparabile a un provvedimento definitivo idoneo a precludere successiva azione penale sul medesimo fatto, salvo duplicazione di giudizi su identico fatto
art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato nel testo in relazione ai motivi nuovi depositati a memoria; la Corte valuta la ammissibilità e rilevanza dei motivi nuovi secondo i limiti processuali
Massime di principio
- Il decreto di archiviazione, secondo la giurisprudenza di legittimità italiana, non è in genere equiparabile a un provvedimento definitivo di proscioglimento ai fini dell'art. 669 c.p.p.; pertanto non determina automaticamente conflitto di giudicati salvo che non vi sia duplice esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto
- Per rilevare il principio del ne bis in idem ai fini dell'esecuzione è essenziale l'identità del fatto tra i provvedimenti: senza coincidenza fattuale la questione di illegittimità costituzionale o di contrasto con norme sovranazionali è manifestamente irrilevante
- Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. non è idoneo a lamentare omissioni di motivazione che non siano decisive per la decisione; il ricorrente deve provare che l'omessa valutazione era determinante
- Le censure fondate su interpretazioni sovranazionali (Corte UE, Corte EDU) possono essere rilevanti, ma la loro efficacia pratica dipende dall'esistenza di collegamenti fattuali e processuali concreti nel singolo caso
- Nel proporre questioni di incostituzionalità o di contrasto con norme europee è necessario dimostrare la rilevanza e la decisività della questione rispetto alla decisione impugnata, e rispettare i termini e le modalità di deposito dei motivi nuovi
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