Cassazione Civile, Ordinanza n. 19270/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'annualità d'imposta 1985, con il quale l'ufficio aveva disconosciuto a un istituto di credito l'esenzione dalle imposte dirette prevista per determinate banche cooperative, recuperando a tassazione somme ai fini IRPEG e ILOR e irrogando sanzioni. Dopo una prima decisione favorevole solo in parte all'ufficio, il giudizio era proseguito fino alla decisione della commissione tributaria centrale che aveva confermato la spettanza dell'agevolazione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la decisione avrebbe fondato l'esenzione su clausole statutarie ritenute troppo generiche e non collegate a specifiche norme agevolative; 2) violazione della disciplina speciale invocata dall'amministrazione, sostenendosi che lo statuto non rispettasse i requisiti mutualistici richiesti per il beneficio fiscale; 3) violazione delle norme sull'esenzione fiscale delle cooperative, assumendosi che fossero necessari vincoli statutari specifici e impeditivi della distribuzione degli utili ai soci, vincoli asseritamente mancanti. Nel corso del giudizio di legittimità la banca ha documentato di avere aderito alla definizione agevolata della lite fiscale prevista dal d.l. n. 119/2018, allegando domanda e quietanza di pagamento integrale, senza che risultasse un diniego della definizione.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dalla banca resistente relativa alla definizione agevolata della controversia fiscale e ha ritenuto che non vi fosse spazio per il rinvio richiesto dall'Avvocatura dello Stato. Rilevato che la lite rientrava nella procedura di definizione agevolata e che non risultava un diniego impugnato, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato come parametro di censura per dedurre un vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 29, comma 5, D.L. 2 marzo 1989, n. 69
Richiamato dall'Agenzia quale norma sostanziale presupposta alla disciplina agevolativa fiscale contestata.
art. 29, comma 5, D.L. 30 dicembre 1988, n. 550
Indicata come disposizione riprodotta dalla normativa richiamata nel motivo di ricorso.
L. 27 aprile 1989, n. 154
Richiamata quale legge di conversione della disciplina invocata nel secondo motivo.
art. 12 L. 16 dicembre 1977, n. 904
Norma posta a fondamento del disconoscimento dell'esenzione fiscale e del successivo contenzioso.
art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Richiamato come ulteriore base normativa della disciplina agevolativa oggetto di controversia.
art. 6, comma 2-ter, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Norma richiamata per la definizione agevolata della controversia da parte della contribuente.
art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Disposizioni applicate per ritenere perfezionata la definizione agevolata della lite.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Richiamato per affermare che, in mancanza di diniego della definizione agevolata impugnato, il processo si estingue decorso il termine previsto.
Massime di principio
- Quando la parte resistente prova documentalmente di avere aderito alla definizione agevolata della lite fiscale e di avere integralmente versato quanto dovuto, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto, se non risulta un diniego della definizione tempestivamente impugnato.
- La sopravvenuta definizione agevolata della controversia assorbe l'esame dei motivi di ricorso, impedendo una pronuncia sul merito delle questioni fiscali dedotte.
- In presenza di documentazione completa e tempestiva sulla definizione della lite, non è giustificato un rinvio meramente esplorativo per verificare lo stato dei pagamenti o la fondatezza della cessazione della materia del contendere.
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