Cassazione Civile, Ordinanza n. 05854/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (promittente venditrice)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso per un'unità abitativa in corso di costruzione. Il promissario acquirente ha chiesto la risoluzione del preliminare per inadempimento della promittente venditrice, deducendo il ritardo nella consegna dell'immobile e l'inosservanza degli obblighi di rilascio della fideiussione e di accatastamento, con domanda di restituzione delle somme versate, risarcimento dei maggiori interessi pagati su un finanziamento e pagamento del doppio della caparra confirmatoria. In primo grado la domanda principale era stata respinta e accolta la riconvenzionale della venditrice; in appello, invece, la risoluzione era stata dichiarata e la venditrice condannata a una somma comprensiva sia della restituzione degli acconti sia del doppio della caparra. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultra petizione, sostenendo che in appello la controparte avesse limitato la propria domanda a una somma inferiore e avesse quindi implicitamente rinunciato alla richiesta relativa alla caparra; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1385 c.c., sostenendo che, una volta chiesta la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. e il risarcimento dei danni ulteriori, non fosse cumulabile la condanna al doppio della caparra confirmatoria, specie senza prova del danno, poiché la caparra e il risarcimento ulteriore sarebbero istituti alternativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la formula usata nell'atto di appello, con la richiesta di una determinata somma "o della maggiore o minore somma" risultante dovuta, non integrasse rinuncia alla voce relativa alla caparra e non comportasse violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che, quando la parte non inadempiente agisce per la risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento e cumula la domanda con il risarcimento dei danni ulteriori, non può ottenere anche il pagamento del doppio della caparra confirmatoria, poiché in tale assetto la caparra non opera come liquidazione forfettaria autonoma del pregiudizio. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La formula con cui la parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata "o della maggiore o minore somma" non è di stile e consente al giudice di liquidare il danno senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, salvo che risulti una rinuncia espressa o implicita alla voce domandata.
La domanda di dichiarazione di risoluzione per inadempimento integra una domanda di risoluzione giudiziale, soggetta alla disciplina generale del risarcimento del danno e alla prova dell'an e del quantum.
La domanda di risoluzione giudiziale del contratto con richiesta di risarcimento dei danni ulteriori non consente, in aggiunta, di ottenere automaticamente il doppio della caparra confirmatoria; la caparra, in tale assetto, non può cumularsi con il risarcimento ulteriore senza prova del danno specifico.
La condanna alla restituzione delle somme versate a titolo di anticipo del prezzo, comprensive della caparra, unitamente al pagamento della somma corrispondente alla caparra, realizza sostanzialmente l'ipotesi del pagamento del doppio della caparra confirmatoria.
La decisione è stata assunta all'esito della camera di consiglio disciplinata dalla norma sul procedimento camerale in Cassazione.
Massime di principio
- La domanda di condanna al pagamento di una somma "maggiore o minore" di quella specificamente indicata non è formula meramente stilistica e può legittimare la liquidazione giudiziale dell'importo effettivamente accertato, purché non vi sia una rinuncia espressa o desumibile con chiarezza alle singole voci di danno.
- Nel giudizio di risoluzione per inadempimento, la parte che cumula la richiesta di risoluzione con il risarcimento dei danni ulteriori non può ottenere automaticamente anche il doppio della caparra confirmatoria, perché la tutela risarcitoria ordinaria assorbe la funzione di liquidazione forfettaria propria della caparra.
- La caparra confirmatoria opera come rimedio alternativo e tipizzato rispetto al risarcimento del danno ulteriore: se il creditore sceglie di far valere la risoluzione giudiziale e pretende danni aggiuntivi, la pretesa al doppio della caparra non è cumulabile senza un autonomo e specifico fondamento probatorio.
- Ai fini della qualificazione della domanda occorre guardare non solo al nomen iuris utilizzato, ma anche al contenuto complessivo delle conclusioni e alla struttura della tutela richiesta, per distinguere tra recesso ex art. 1385 c.c. e risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c.
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