Sentenza n. 2810/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento dell’ANBSC del 20 maggio 2025, recante il rigetto dell’istanza di locazione dell’immobile confiscato e l’intimazione dell’immediato rilascio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano il rigetto dell’istanza di locazione e l’ordine di rilascio dell’immobile confiscato, sostenendo che la precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 2411/2025 avrebbe riconosciuto la legittimità della loro permanenza e imposto una rivalutazione orientata alla stipula della locazione. Deducevano inoltre l’illogicità della prognosi negativa sulla loro solvibilità e affidabilità, osservando che l’indennità di occupazione pregressa, pari a 89.203,22 euro, non poteva essere corrisposta in un’unica soluzione; il difetto di istruttoria per il mancato adeguato apprezzamento del sopralluogo comunale e della relazione dei Carabinieri, dai quali sarebbe emersa l’inutilizzabilità dell’immobile per finalità diverse da quella abitativa; nonché la violazione dell’art. 45-bis del d.lgs. 159/2011, che, secondo gli appellanti, avrebbe consentito di differire lo sgombero in ragione della mancata immediata destinabilità del bene e del grave pregiudizio per i minori presenti nel nucleo familiare.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata integralmente confermata. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la precedente sentenza n. 2411/2025 aveva annullato il precedente diniego soltanto per violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, imponendo una nuova valutazione dell’istanza, ma non aveva imposto né la stipula della locazione né la prosecuzione indefinita dell’occupazione. L’art. 45-bis del d.lgs. 159/2011 attribuisce all’ANBSC un potere discrezionale riguardante l’eventuale differimento dello sgombero e la valutazione dell’affidabilità e solvibilità degli occupanti; non riconosce agli stessi un diritto alla locazione. L’intimazione di rilascio, invece, ha natura vincolata nei confronti degli occupanti sine titulo. La prognosi negativa dell’Agenzia è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base dell’occupazione gratuita e ultraventennale? dell’immobile, della mancata corresponsione di qualsiasi indennità e dell’assenza di iniziative per proporre piani di rientro o reperire una diversa sistemazione abitativa. Il rilievo dell’importo elevato dell’indennità non è stato ritenuto decisivo, poiché l’Agenzia non aveva censurato l’impossibilità di pagare in unica soluzione, ma l’assenza di qualsiasi iniziativa collaborativa e la mancata dimostrazione di redditi leciti e adeguati per il futuro pagamento del canone. La mancata attuale destinazione del bene a finalità pubbliche non impone il differimento dello sgombero: l’interesse pubblico primario consiste nella riacquisizione della piena disponibilità del bene confiscato, ai fini della successiva destinazione sociale o degli altri impieghi previsti dall’art. 48 del d.lgs. 159/2011, inclusa la vendita. Le relazioni del Comune e dei Carabinieri hanno natura istruttoria e non vincolano l’ANBSC. Anche la presenza di minori è stata ritenuta adeguatamente considerata, essendo previsto l’intervento dei servizi sociali. Spese compensate.
Norme richiamate
La precedente violazione del preavviso di rigetto imponeva all’ANBSC una nuova valutazione dell’istanza, ma non predeterminava il contenuto della decisione né imponeva la stipula della locazione.
Attribuisce all’ANBSC un potere discrezionale sull’eventuale differimento dello sgombero e sulla valutazione dell’affidabilità e solvibilità degli occupanti; non fonda un diritto alla locazione dell’immobile confiscato.
È richiamato quale base della disciplina applicata alla gestione e alla disponibilità dei beni confiscati.
Le modalità di destinazione del bene, comprese la destinazione sociale e la vendita, giustificano l’interesse pubblico alla riacquisizione della piena disponibilità dell’immobile.
Massime di principio
- L’annullamento di un diniego per violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 impone la riedizione del procedimento e una nuova valutazione delle osservazioni dell’interessato, ma non vincola l’amministrazione all’adozione di un provvedimento favorevole né alla stipula del contratto richiesto.
- In materia di beni confiscati, l’art. 45-bis del d.lgs. 159/2011 attribuisce all’amministrazione un potere discrezionale di valutare l’eventuale differimento dello sgombero; tale disposizione non riconosce all’occupante sine titulo un diritto alla locazione o alla permanenza indefinita nel bene.
- L’intimazione di rilascio nei confronti dell’occupante sine titulo di un bene confiscato ha natura vincolata, mentre la valutazione discrezionale riguarda esclusivamente l’eventuale differimento dell’esecuzione dello sgombero.
- Ai fini della prognosi sull’affidabilità e solvibilità dell’aspirante locatario di un bene confiscato, possono assumere rilievo l’occupazione protratta senza titolo e senza pagamento dell’indennità, l’assenza di proposte di rateizzazione o di piani di rientro e la mancata dimostrazione di redditi leciti e adeguati per il futuro pagamento del canone.
- La mancata attuale destinazione del bene confiscato a una specifica finalità pubblica non obbliga l’amministrazione a procrastinare l’occupazione sine titulo, poiché sussiste l’interesse pubblico alla piena disponibilità del bene in vista delle successive modalità di destinazione previste dalla legge.
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