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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00459/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione aveva notificato un pignoramento presso terzi per circa 45.000 euro. Il destinatario dell'esecuzione propose opposizione all'esecuzione davanti al Tribunale di Forlì, che la rigettò. In appello, proposto tardivamente, la Corte d'appello di Bologna dichiarò cessata la materia del contendere perché l'appellante aveva aderito all'eccezione di tardività sollevata dall'altra parte; non essendovi accordo sulle spese, le pose a carico dell'appellante sulla base della soccombenza virtuale, liquidandole nel minimo anche per la sua adesione all'eccezione di tardività. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 360 c.p.c., sostenendo che, una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere e considerato che egli aveva prontamente riconosciuto la tardività dell'impugnazione, le spese avrebbero dovuto essere compensate e non poste a suo carico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, in caso di cessazione della materia del contendere sopravvenuta in appello, il giudice deve comunque provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in assenza di istanza di parte, valutando se sussistano giusti motivi di compensazione totale o parziale ovvero applicando il criterio della soccombenza virtuale. Ha quindi ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, che aveva posto le spese a carico dell'appellante tardivo e le aveva liquidate nel minimo tenendo conto della sua adesione all'eccezione di tardività. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla regolazione delle spese di lite, applicata secondo il criterio della soccombenza virtuale in caso di cessazione della materia del contendere.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità di compensazione totale o parziale delle spese in presenza di giusti motivi.

  • art. 360 c.p.c.

    Indicato dal ricorrente come parametro della censura per violazione di legge e omesso esame, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 375 c.p.c.

    Citate le norme sul rito camerale per la trattazione del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citate le norme sul rito camerale per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere sopravvenuta nel giudizio di impugnazione non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero processo.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può avvenire sulla base della soccombenza virtuale, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.
  • Se l'impugnazione è stata proposta tardivamente, è legittimo porre le spese a carico dell'appellante anche quando il giudizio si estingua o cessi per adesione all'eccezione di tardività, potendo ciò incidere anche sulla liquidazione nel minimo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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