Ordinanza n. 47/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento finale negativo del SUAPE del 29/12/2025 (doc. 14), con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dal ricorrente per il mantenimento di una struttura precaria, temporanea ed amovibile, al servizio della balneazione, con contestuale proseguo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e noleggio di sdrai ed ombrelloni, per la stagione invernale dal 01.11.2025 al 31.03.2026, in un'area in concessione del demanio marittimo; - del parere negativo della RAS (c.d. “Relazione tecnica illustrativa ex art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004”) e della relativa nota di accompagnamento prot. n. 57959 del 29/10/2025; - del preavviso di rigetto del SUAPE del 7/11/2025; - delle “Controdeduzioni alle osservazioni al prediniego” della RAS prot. n. 63280 del 25/11/2025; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente: al mantenimento della struttura sino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive o, comunque, fino al 31/12/2027.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del SUAPE al mantenimento invernale di una struttura precaria, temporanea e amovibile in area demaniale marittima, unitamente alla prosecuzione delle attività di somministrazione e noleggio
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento finale negativo del SUAPE del 29 dicembre 2025, il parere negativo della Regione Autonoma della Sardegna reso nell’ambito della relazione tecnica illustrativa ex art. 146 del d.lgs. 42/2004, il relativo atto di accompagnamento, il preavviso di rigetto e le controdeduzioni regionali alle osservazioni. La domanda riguarda il mantenimento della struttura balneare durante la stagione invernale, dal 1° novembre 2025 al 31 marzo 2026, con prosecuzione della somministrazione di alimenti e bevande e del noleggio di sdrai e ombrelloni, nonché l’accertamento del diritto al mantenimento sino all’aggiudicazione delle procedure selettive o, comunque, sino al 31 dicembre 2027. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e si limita, nella fase cautelare, alla valutazione del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora perché l’immediata rimozione della struttura avrebbe comportato costi inevitabili di smontaggio e successivo rimontaggio e avrebbe impedito l’esercizio dell’attività imprenditoriale nel periodo invernale. Il giudice ha inoltre considerato le dimensioni obiettivamente ridotte della struttura e ha ritenuto opportuno mantenere integra la situazione di fatto nelle more di una tempestiva decisione sul merito. La causa è stata fissata per la discussione in pubblica udienza il 19 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza non contiene una decisione definitiva sulla legittimità degli atti né un accertamento definitivo del diritto al mantenimento della struttura.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale; la sospensione è stata concessa in ragione del periculum in mora e dell’esigenza di preservare la situazione di fatto sino alla decisione di merito.
La norma è richiamata quale base della relazione tecnica illustrativa e del parere paesaggistico negativo impugnato; l’ordinanza non ne esamina in via definitiva l’applicazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora può essere riconosciuto quando l’esecuzione immediata di un diniego imponga la rimozione di una struttura e determini costi di smontaggio e successivo rimontaggio, oltre a impedire temporaneamente l’esercizio dell’attività imprenditoriale.
- La sospensione cautelare può essere disposta per mantenere integra la situazione di fatto nelle more della decisione di merito, anche considerando le dimensioni ridotte della struttura e l’esigenza di una tempestiva definizione della controversia.
- L’accoglimento della domanda cautelare e la sospensione degli atti impugnati non definiscono nel merito la legittimità del diniego amministrativo né accertano definitivamente il diritto sostanziale fatto valere.
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