Ordinanza n. 1668/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) Ordinanza del Sindaco del Comune di Giugliano in Campania n. 105 prot. n. 0036275 dell’11.03.2026, acquisita al prot. consortile n. 4112 dell’11.03.2026, con la quale è stato ordinato, tra gli altri, anche al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno “in qualità di proprietario, intestatario, Amministratore, rappresentante legale, relativamente alle aree sopra individuate e/o soggetto responsabile dell’abbandono in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, interessate dall’abbandono di rifiuti vari, di provvedere a proprie cure e spese alla rimozione degli stessi depositati nell’area…individuata in catasto al foglio di mappa n. 50 p.lle 216, 221, ripristinando lo stato dei luoghi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'ordinanza sindacale con cui gli è stato ordinato, in qualità di proprietario, intestatario, amministratore, rappresentante legale e/o soggetto responsabile dell'abbandono, di provvedere a proprie cure e spese alla rimozione di rifiuti vari depositati su aree individuate catastalmente e al ripristino dello stato dei luoghi. Il testo dell'ordinanza cautelare non riporta analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia che il Consorzio contestava la legittimità dell'ordine impartito ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, verosimilmente negando la propria responsabilità per l'abbandono dei rifiuti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non deducesse motivi assistiti da probabile accoglimento nel merito. Il Collegio ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 235/2026, relativa a una fattispecie ritenuta del tutto sovrapponibile, secondo cui sul Consorzio di bonifica incombe la responsabilità della ordinaria e ordinata manutenzione degli alvei, comprensiva dell'attivazione di misure adeguate a evitare l'abbandono dei rifiuti nell'alveo quale attività propedeutica alla pulizia idraulica. Nel caso concreto, dall'ordinanza comunale sembrava desumersi una responsabilità colposa del Consorzio per non avere sufficientemente vigilato sui beni pubblici sottoposti alla sua cura; tale responsabilità rendeva, allo stato della cognizione cautelare, legittimo l'ordine di rimozione adottato ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
La disposizione è stata ritenuta applicabile all'ordine di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del soggetto cui sia imputabile, anche colposamente, la responsabilità per l'abbandono; nel caso concreto il TAR ha ravvisato, in sede cautelare, una responsabilità colposa del Consorzio per insufficiente vigilanza sui beni affidati alla sua cura.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare incidentale e della decisione sulla sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- La responsabilità del consorzio di bonifica per la ordinaria e ordinata manutenzione degli alvei può comprendere l'obbligo di attivare misure adeguate a prevenire l'abbandono di rifiuti nell'alveo, quale attività propedeutica alla pulizia idraulica.
- L'insufficiente vigilanza sui beni pubblici sottoposti alla cura di un consorzio di bonifica può integrare una responsabilità colposa idonea a fondare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, un ordine di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi.
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, alla luce dell'istruttoria disponibile e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, i motivi di ricorso non appaiano assistiti da una ragionevole probabilità di accoglimento nel merito.
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