Cassazione Civile, Ordinanza n. 27315/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di recupero avviata da una ASL nei confronti di una struttura sanitaria privata, alla quale veniva chiesta la restituzione di somme già corrisposte per prestazioni rese negli anni 1999-2001 oltre la capacità operativa massima (COM), per un importo complessivo di euro 685.529,56. La struttura privata proponeva azione di accertamento negativo del credito restitutorio; nel frattempo riceveva anche decreto ingiuntivo della stessa ASL, che opponeva, con riunione dei giudizi. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello rigettavano le domande della struttura, ritenendo non provata l'esistenza di un valido accreditamento/accordo scritto idoneo a legittimare la remunerazione e, quindi, fondata la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. In cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato la violazione della disciplina sul sistema di accreditamento sanitario e l'omessa considerazione di documenti che proverebbero convenzione, accreditamento provvisorio e definitivo; dall'altro la violazione dell'art. 2033 c.c., assumendo che le prestazioni erano state autorizzate da funzionari ASL, che l'ente aveva già verificato la debenza dei pagamenti e che la prova dei versamenti indebiti non era stata correttamente valutata. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non individuavano correttamente il vizio denunciato, non indicavano tempestiva produzione e specifica collocazione processuale dei documenti richiamati, non aggredivano la ratio decidendi della sentenza impugnata e, per il resto, sollecitavano una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo non coerente con i vizi dedotti, che mancasse una critica specifica alla ratio decidendi della sentenza d'appello e che le censure mirassero, in sostanza, a una nuova valutazione dei documenti e delle prove. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La non contestazione non può essere invocata in modo automatico quando il giudice abbia già rilevato la mancata prova di un fatto; la doglianza deve comunque confrontarsi con l'effettiva ratio della decisione di merito.
La produzione documentale deve risultare tempestiva e collocata correttamente nel processo; in mancanza, la censura che la richiama è inammissibile.
In assenza di un valido titolo che giustifichi i pagamenti, l'ente erogatore può chiedere la ripetizione delle somme corrisposte come indebite.
La Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono essere correttamente sussunti nel vizio denunciato; la mancata deduzione del corretto vizio processuale, specie in caso di omesso esame di un documento decisivo o di travisamento della prova, conduce all'inammissibilità.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito semplificato previsto per la decisione in Cassazione.
Richiamato solo per le comunicazioni di cancelleria indicate dai difensori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di definizione sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorrente deve individuare con precisione il vizio processuale o sostanziale denunciato e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione della propria tesi difensiva non è sufficiente.
- Quando si deduce l'omessa valutazione di documenti decisivi, occorre indicare specificamente dove e quando i documenti sono stati tempestivamente prodotti; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La contestazione della valutazione delle prove non può trasformarsi in una richiesta di nuova istruzione o rivalutazione del merito, attività riservata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- In materia di remunerazione di prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento, la pretesa al pagamento presuppone la prova del titolo legittimante e dell'accordo scritto richiesto dal sistema normativo e convenzionale applicabile; in difetto, i pagamenti effettuati possono essere ripetuti come indebiti.
Come è indicizzato
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