Cassazione Penale, Ordinanza n. 08467/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione impugnata, che aveva già parzialmente riformato la sentenza di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, rideterminando in mitius la pena. Al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato in senso più favorevole la pena per il reato di uso di atto falso. Con il primo motivo deduceva violazione di legge per il mancato differimento dell'udienza del 3 luglio 2025, invocando un impedimento del difensore dovuto a concomitanti impegni professionali. Con il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, contestando la ricostruzione della Corte territoriale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché l'istanza di rinvio era tardiva rispetto alla conoscenza degli altri impegni del difensore e, dunque, non rispettava i requisiti del legittimo impedimento elaborati dalle Sezioni Unite. Ha poi ritenuto il secondo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e non idoneo a una critica specifica della motivazione di merito; inoltre ha rilevato che la Corte territoriale aveva spiegato in modo coerente che la contraffazione non era talmente grossolana da integrare un reato impossibile, essendo stata necessaria una comparazione con lo specimen in possesso della polizia.
Norme richiamate
È il titolo di reato oggetto del giudizio di legittimità; la Corte conferma implicitamente la configurabilità della responsabilità per uso di atto falso.
Il legittimo impedimento del difensore per concomitanti impegni professionali è riconoscibile solo se l'istanza sia tempestiva e siano rispettati i requisiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
È richiamato quale parametro per valutare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto da parte del difensore impedito.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'impedimento del difensore fondato su altro impegno professionale integra legittimo impedimento solo se l'istanza è proposta immediatamente dopo la conoscenza della contemporaneità dei due impegni e se sono specificamente indicati gli ulteriori requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è configurabile un vizio di motivazione quando la sentenza di merito abbia spiegato in modo logicamente coerente le ragioni della responsabilità e abbia escluso, con argomenti non illogici, che la contraffazione fosse talmente grossolana da rendere il fatto inesistente o impossibile.
- Ai fini del controllo di legittimità sulle censure processuali, la Corte può verificare direttamente gli atti quando la doglianza attiene a un profilo in rito e il vizio denunciato risulta smentito dal contenuto degli atti stessi.
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