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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28548/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano per violazione degli artt. 420 bis, 178 lett. c) e 179 c.p.p. e dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., sostenendo la nullità delle sentenze per illegittima dichiarazione di assenza. Contestano che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, avvenuta al momento della identificazione dalla polizia giudiziaria e prima dell'iscrizione nel registro degli indagati, sia idonea a far loro conoscere la pendenza del procedimento: mancavano indicazioni sul titolo di reato e non vi fu alcun contatto effettivo tra imputati e difensore domiciliatario, dunque non sussisteva la consapevolezza necessaria per dichiarare l'assenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, effettuata nelle indagini preliminari e senza prova di un rapporto informativo effettivo tra difensore e imputato, non sia idonea a dimostrare la conoscenza della vocatio in iudicium. Richiamando le Sezioni Unite (Ismail) e la giurisprudenza CEDU, la Corte ha stabilito che occorre verificare contatti o elementi concreti che dimostrino l'effettiva conoscenza; in mancanza la dichiarazione di assenza è invalida. Di conseguenza le sentenze di merito (di primo e secondo grado) sono state annullate e gli atti trasmessi al Tribunale di Milano per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen. e art. 648 cod. pen.

    Norme sostanziali del reato contestato (concorso nel reato di ricettazione e titolo di reato oggetto del processo).

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Motivo di ricorso per violazione di norme sul procedimento e nullità della sentenza.

  • art. 420 bis, 178 lett. c), 179 c.p.p.

    Norme processuali richiamate dai ricorrenti in relazione a nullità e difesa; utilizzate per censurare la procedura di elezione domicilio e dichiarazione di assenza.

  • art. 162 c.p.p., comma 4-bis (legge n. 103/2017)

    l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario

    La norma conferma l'esigenza che l'elezione di domicilio sia accompagnata dall'assenso del difensore domiciliatario, a tutela della certezza della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.

  • art. 335 c.p.p.

    Richiamato per distinguere la mera conoscenza di atti compiuti dalla polizia giudiziaria dalla effettiva instaurazione del procedimento (che si realizza con l'iscrizione nel registro degli indagati).

  • art. 6 CEDU

    Principio del diritto a un equo processo; la Corte richiama la giurisprudenza CEDU sul requisito di una notifica qualificata e comprensiva per garantire l'effettiva possibilità di partecipare al processo.

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite, Ismail, Sez. U n. 23948/2019)

    Principio secondo cui la sola elezione di domicilio presso difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente: il giudice deve accertare che esista un rapporto informativo effettivo tra difensore e assistito prima di dichiarare l'assenza.

  • Giurisprudenza CEDU (Pititto, Kollcaku, Sejdovic, Somogyi)

    Conferma che una conoscenza vaga e non ufficiale non è sufficiente: è necessaria una informazione completa e dettagliata circa natura e motivi dell'accusa perché la rinuncia alla partecipazione sia valida.

  • Altra giurisprudenza nazionale (Mannnì, Prroj)

    Decisioni di merito che distinguono tra atti della polizia giudiziaria anteriori e la formale instaurazione del procedimento con iscrizione nel registro indagati.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, se effettuata nelle indagini preliminari e senza prova di contatti o di assenso del difensore, non basta a dimostrare la conoscenza della pendenza del procedimento: il giudice deve accertare un rapporto informativo effettivo.
  • Per dichiarare legittimamente l'assenza dell'imputato occorre che questi sia stato consapevolmente informato dell'accusa e della data/luogo della citazione, oppure che si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo.
  • La mera notifica presso il domiciliatario (anche se formalmente corretta) non sostituisce la prova di una comunicazione effettiva all'imputato; la legge (art.162, comma 4-bis) richiede l'assenso del difensore domiciliatario a tutela della certezza dell'informazione.
  • La Corte EDU richiede una notifica qualificata e completa: informazioni vaghe o ufficiose non soddisfano il requisito di effettiva conoscenza richiesto dall'art.6 CEDU.
  • Prassi difensiva e cautelare: documentare sempre i contatti tra difensore e assistito, ottenere e conservare l'assenso scritto del difensore domiciliatario e, quando possibile, provare che l'imputato ha ricevuto e compreso la vocatio in iudicium.
  • Se in un caso simile non vi sono prove di contatto o assenso del difensore domiciliatario, la declaratoria di assenza può essere annullata e il processo riaperto; quindi la valutazione del rapporto informativo è cruciale per la legittimità del processo in absentia.

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