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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19523/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento, a favore di un vigile del fuoco volontario discontinuo, di euro 2.495,84 a titolo di trattamento di fine rapporto per l'attività svolta presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma. Il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore era stato opposto dal Ministero e l'opposizione era stata accolta dal Tribunale; la Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione del lavoratore, ritenendo che il rapporto dei vigili del fuoco volontari fosse assimilabile a lavoro subordinato e che il TFR rientrasse nel trattamento economico dovuto ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 139/2006. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 10 del d.lgs. n. 139/2006 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 368/2001, come modificato dalla l. n. 183/2011, sostenendo che l'attività del personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco rientra nel volontariato, è svolta in via temporanea e non continuativa, su chiamata dell'amministrazione, e non integra un rapporto di lavoro subordinato; pertanto non sussiste il diritto al TFR.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 267/2013 e una serie di precedenti di legittimità, affermando che tra amministrazione e personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si instaura un rapporto di impiego, ma solo un rapporto di servizio di natura funzionale. Ha quindi escluso l'applicabilità della disciplina del lavoro subordinato e, in particolare, la possibilità di pretendere il TFR facendo leva sull'art. 10 del d.lgs. n. 139/2006. La sentenza impugnata è stata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate integralmente; inoltre, non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 6, 8 e 10 d.lgs. n. 139/2006

    Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non è legato da un rapporto di impiego all'amministrazione; i richiami in servizio hanno natura di servizio funzionale e il trattamento economico è limitato alle voci espressamente previste.

  • art. 10 d.lgs. n. 368/2001

    La disciplina sui contratti a termine non si applica ai richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espressamente esclusi dalla legge.

  • art. 4, comma 12, l. n. 183/2011

    Ha inserito nell'art. 10 del d.lgs. n. 368/2001 la previsione che i richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco non costituiscono rapporti di impiego con l'amministrazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La causa è stata decisa nel merito, senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La norma non è stata applicata nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, esonerata dal versamento materiale del contributo mediante prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 3, d.P.R. n. 76/2004

    È stato richiamato per ribadire che il rapporto del personale volontario non costituisce rapporto di impiego.

  • Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE

    Non si applica ai vigili del fuoco volontari, perché riguarda lavoratori a tempo determinato titolari di un contratto o rapporto di lavoro, mentre qui vi è un rapporto di servizio.

Massime di principio

  • Quando la legge qualifica espressamente come non impiego il rapporto tra amministrazione e personale volontario, non è consentito ricondurlo surrettiziamente alla subordinazione solo per l'omogeneità di alcune voci retributive o per l'inserimento funzionale nell'organizzazione.
  • Il trattamento economico previsto per il personale volontario va interpretato in modo aderente alle voci espressamente menzionate dal legislatore; non possono esservi comprese prestazioni ulteriori, come il TFR, se incompatibili con la natura non impiegatizia del rapporto.
  • La disciplina sui contratti a termine e sulla reiterazione abusiva non si applica a rapporti di servizio volontario, privi dei caratteri del rapporto di lavoro subordinato, anche se i richiami in servizio siano ripetuti.
  • Quando la controversia dipende solo da una questione di diritto già risolta in senso consolidato, la Cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito se non servono ulteriori accertamenti fattuali.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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