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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21723/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento di rettifica della rendita catastale, emesso dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito di procedura DOCFA con riferimento a un'unità immobiliare adibita a capannone e oggetto di ampliamento. In primo grado il ricorso della società era stato accolto e l'atto annullato; in appello, invece, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna aveva riformato la decisione ritenendo sufficiente la motivazione dell'atto, valorizzando la rivalutazione dei dati forniti dalla contribuente e l'incidenza dell'ampliamento sul pregio dell'immobile, nonché la non illogicità della stima tecnica dell'Ufficio. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica e contraddittoria ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando che l'aumento della rendita fosse stato giustificato in modo incongruo dall'aumento di superficie e di pregio; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che il giudice di appello avrebbe fatto riferimento a prezziari DEI non prodotti in giudizio, con conseguente incoerenza rispetto al materiale probatorio disponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e comprensibile, ben oltre il minimo costituzionale richiesto, avendo esposto il percorso logico-giuridico seguito nel valutare la sufficienza motivazionale dell'atto DOCFA e la legittimità della maggiore rendita attribuita in ragione dell'ampliamento dell'immobile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la ricorrente non aveva indicato un fatto storico decisivo effettivamente omesso, ma si era limitata a contestare il cattivo apprezzamento del materiale istruttorio; il richiamo a presunti prezziari non prodotti non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. In conseguenza della soccombenza, la società è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione può configurarsi solo in presenza di un'anomalia motivazionale effettiva, non già per mere critiche alla sufficienza o alla persuasività del ragionamento del giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È utilizzabile per denunciare una nullità processuale, ma non per rimettere in discussione la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello quando la motivazione sia comunque esistente e comprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare il cattivo apprezzamento delle prove o la mera insufficienza motivazionale.

  • art. 12 preleggi

    L'interpretazione del vizio motivazionale va compiuta secondo i canoni ermeneutici, con riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Impone il rispetto degli oneri di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti ai fini della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza nel giudizio di cassazione comporta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura sulla motivazione è ammissibile solo quando la sentenza presenti un'anomalia radicale, come motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva; non è sufficiente lamentare che la motivazione sia breve, sintetica o non condivisibile.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione puntuale di un fatto storico decisivo, effettivamente discusso e non valutato dal giudice; non può essere usato per contestare la valutazione delle prove o il peso attribuito agli elementi istruttori.
  • In materia di rettifica della rendita catastale nell'ambito di procedura DOCFA, la motivazione dell'atto può ritenersi sufficiente quando l'amministrazione rivaluti i dati forniti dal contribuente e giustifichi tecnicamente l'attribuzione di una rendita maggiore sulla base delle caratteristiche dell'immobile, se la motivazione giudiziale consente di comprendere il percorso logico seguito.
  • La deduzione di elementi istruttori asseritamente non prodotti in causa non coincide, di per sé, con l'omesso esame di un fatto decisivo, se la sentenza ha comunque considerato il fatto storico rilevante e ha espresso una valutazione non meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieCatastaleImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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