Cassazione Penale, Sentenza n. 1561/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per i reati di tentato omicidio aggravato da futili motivi e porto abusivo di arma. Il ricorrente deduce attenuazione delle esigenze cautelari in ragione dell'ammissione del fatto, dell'assenza di pericolo di fuga, della disponibilità di una stabile dimora in Italia lontana oltre 500 km dal luogo dei fatti presso i genitori, delle scuse e del risarcimento del danno e denuncia assenza di motivazione sull'adozione del presidio dell'art. 275-bis c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale del riesame aveva valutato, con giudizio di merito ancorato alle risultanze, l'estrema pericolosità dell'indagato desunta dalla condotta di vita, dalle modalità del fatto, dalla comprovata incapacità di rispettare prescrizioni di misure meno afflittive in altro procedimento e da un episodio recente di aggressività in carcere. Il ricorso è stato ritenuto parcellizzato e assertivo, volto a criticare le valutazioni di merito senza confutare gli elementi fattuali rilevanti; la distanza della dimora e l'uso del controllo elettronico sono state ritenute irrilevanti o inidonee a fronte della pericolosità emersa. In accoglimento dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa come oggetto di censura per assente motivazione; il Tribunale tuttavia ha basato la sua decisione sulla valutazione complessiva della pericolosità e delle concrete esigenze cautelari, ritenendo superfluo un'ulteriore motivazione specifica limitata a tale articolo
Applicato per dichiarare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso cautelare
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione agli adempimenti di cancelleria conseguenti al provvedimento
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
Citate come principio per l'eventuale esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso non emergono elementi idonei a escludere la colpa
Massime di principio
- Un ricorso cautelare che si limiti a criticare in modo parcellizzato la motivazione di merito senza confutare gli elementi fattuali decisivi è frequentemente dichiarato inammissibile
- La valutazione della pericolosità dell'indagato può fondarsi su condotte di vita, modalità del reato, precedenti comportamenti di non rispetto di misure meno afflittive e fatti verificatisi in carcere; tali elementi possono prevalere su circostanze attenuanti come l'ammissione o le scuse
- La mera disponibilità di una dimora distante o la proposta di controllo elettronico non sono automaticamente idonee a sostituire la custodia cautelare in carcere se sussiste un concreto rischio legato all'impulsività o alla violenza dell'indagato
- Quando il giudice ritiene insufficiente il controllo a distanza per prevenire comportamenti violenti o di mancato autocontrollo, può ritenere necessario il mantenimento della misura più afflittiva
- In caso di inammissibilità del ricorso cautelare, è frequente l'applicazione delle norme che comportano condanna alle spese e, se ricorre colpa, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1424/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1427/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1428/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1429/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1430/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1431/2024 del 12/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →