Cassazione Civile, Ordinanza n. 17128/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
Nel corso di un appalto pubblico per l'ammodernamento di un tratto stradale, un'ATI aggiudicataria aveva costituito una società consortile a responsabilità limitata per l'esecuzione unitaria dei lavori. La società consortile aveva commissionato a un fornitore una carpenteria metallica, ma non aveva pagato il corrispettivo fatturato. Il fornitore otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della società consortile e delle imprese componenti l'ATI, assumendone la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, d.lgs. 163/2006. Una delle imprese proponeva opposizione al decreto; il Tribunale rigettava l'opposizione di un'altra impresa, mentre la Corte d'appello, ritenendo applicabile la disciplina speciale degli appalti pubblici e non quella generale sulla responsabilità dei consorzi, accoglieva l'opposizione della società appellante escludendone la responsabilità solidale. Il fornitore ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 37, comma 5, d.lgs. 163/2006, dell'art. 93 d.P.R. 207/2010 e degli artt. 2602 e 2615-ter c.c., sostenendo che anche le imprese dell'ATI restano obbligate in solido con la società consortile verso i fornitori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando le imprese riunite in ATI costituiscono una società consortile per l'esecuzione dei lavori, la società consortile è mero strumento esecutivo e non si estingue la responsabilità solidale delle imprese associate verso i fornitori, prevista dall'art. 37, comma 5, d.lgs. 163/2006 e richiamata dall'art. 93, comma 2, d.P.R. 207/2010. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 37, comma 5, d.lgs. 163/2006
"L'offerta dei concorrenti raggruppati … determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori"
La responsabilità solidale dei concorrenti raggruppati opera anche quando le imprese dell'ATI abbiano costituito una società consortile per l'esecuzione dei lavori; la società consortile non elimina la solidarietà delle imprese associate verso i fornitori.
La società consortile costituita dai concorrenti riuniti subentra nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ma restano ferme le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice degli appalti.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella ratio decidendi; la Corte risolve la controversia sulla disciplina speciale degli appalti pubblici.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte valorizza invece la disciplina speciale che preserva la responsabilità delle imprese dell'ATI.
La Corte d'appello aveva escluso la sua applicabilità alla società consortile; la Cassazione non fonda la decisione su tale norma, ma sulla disciplina speciale dell'art. 37, comma 5, d.lgs. 163/2006 e dell'art. 93 d.P.R. 207/2010.
Richiamato dalla Corte d'appello per escluderne l'applicazione; la Cassazione non lo ritiene pertinente alla fattispecie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nell'appalto pubblico affidato a un'ATI, la costituzione di una società consortile per l'esecuzione dei lavori non comporta il venir meno della responsabilità solidale delle imprese associate verso i terzi creditori che abbiano rapporti con l'esecuzione dell'appalto, in particolare subappaltatori e fornitori.
- La società consortile costituita dalle imprese dell'ATI opera come struttura esecutiva dell'appalto, ma la titolarità del rapporto contrattuale e le responsabilità previste dalla disciplina speciale restano imputabili alle imprese riunite.
- La disciplina speciale degli appalti pubblici prevale sulle ricostruzioni che, valorizzando la soggettività della società consortile, finirebbero per schermare la garanzia offerta ai fornitori e agli altri soggetti tutelati dalla norma.
- Quando una norma speciale prevede espressamente la responsabilità solidale dei concorrenti raggruppati, tale solidarietà non è esclusa dalla successiva scelta organizzativa di costituire una società consortile per l'esecuzione delle opere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17048/2026 del 31/05/2026
- ordinanza_civile · 31 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17050/2026 del 31/05/2026
- ordinanza_civile · 31 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17051/2026 del 31/05/2026
- ordinanza_civile · 31 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17052/2026 del 31/05/2026
- ordinanza_civile · 31 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17060/2026 del 31/05/2026
- ordinanza_civile · 31 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17061/2026 del 31/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →