Cassazione Civile, Ordinanza n. 02544/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Un acquirente di metà di un immobile indiviso, aggiudicato in sede esecutiva, ha agito contro il comproprietario pubblico e contro l'ente gestore sostenendo che il bene fosse stato lasciato senza manutenzione per anni, fino a degradarsi al punto da richiedere un'ordinanza comunale di messa in sicurezza e da perdere valore. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda risarcitoria, sia pure in misura ridotta, e rigettato la riconvenzionale dell'ente gestore per il rimborso delle spese di manutenzione. In appello, però, la domanda dell'ente gestore è stata accolta e quella principale è stata assorbita. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 1227 c.c., sostenendo che i giudici di merito gli avevano impropriamente addebitato di non avere agito giudizialmente per evitare o ridurre il danno, mentre l'art. 1227 c.c. non imporrebbe al danneggiato di promuovere un'azione giudiziaria per prevenire il pregiudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha chiarito che la sentenza impugnata non aveva realmente applicato l'art. 1227 c.c. sul concorso colposo del creditore/danneggiato, bensì aveva accertato in fatto che il ricorrente era rimasto del tutto inerte rispetto alla manutenzione del bene comune, pur potendo attivare gli strumenti previsti per l'amministrazione della cosa comune, in particolare la procedura di cui all'art. 1105 c.c. per provocare una decisione sulla manutenzione in mancanza di accordo tra i comproprietari. Non essendo stato censurato in modo specifico questo accertamento e non essendo corretto imputare al solo comproprietario possessore un obbligo esclusivo di manutenzione straordinaria, la responsabilità del resistente è stata esclusa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
La censura era costruita su questa norma, ma la Corte ha osservato che la decisione di merito non ne ha fatto applicazione in senso proprio: non si è trattato di addebitare al danneggiato l'obbligo di agire giudizialmente per evitare il danno, bensì di rilevare la sua inerzia rispetto agli strumenti disponibili per concorrere alla manutenzione del bene comune.
La norma è stata richiamata come base del potere del comproprietario di chiedere i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune; la Corte ha ritenuto che il ricorrente avrebbe potuto attivare tale procedura per superare l'inerzia del comproprietario possessore.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di comunione, il comproprietario che lamenti il degrado del bene non può limitarsi a invocare la mancata manutenzione dell'altro contitolare, se dagli accertamenti risulta che egli stesso è rimasto inerte rispetto agli strumenti a sua disposizione per sollecitare una decisione comune sull'amministrazione del bene.
- L'art. 1227 c.c. non va confuso con una diversa ratio decidendi fondata sull'accertamento in fatto dell'inerzia della parte: se il giudice di merito esclude la responsabilità altrui perché il danno non era imputabile esclusivamente al soggetto convenuto e perché l'attore poteva attivare i rimedi della comunione, la censura per erronea applicazione del concorso colposo è non pertinente.
- Nella comunione, la manutenzione del bene non è necessariamente un obbligo esclusivo del solo comproprietario che ne abbia il possesso; in mancanza di accordo, la decisione sulle modalità di amministrazione può essere rimessa agli strumenti previsti per la gestione della cosa comune.
- Nel ricorso per cassazione è necessario confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: una doglianza che colpisca una norma non effettivamente applicata dal giudice di merito non è idonea a scalfire la decisione.
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