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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23643/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 con cui l'Amministrazione ha recuperato l'imposta unica sulle scommesse concluse da giocatori italiani con un bookmaker estero, chiedendone il pagamento alla società bookmaker e a un centro di trasmissione dati operante in Italia, in solido. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della sola società, annullando le sanzioni ma confermando la debenza dell'imposta. In Cassazione la società ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 7 l. n. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato, per periodi anteriori al 2010, i principi della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e che, nonostante la declaratoria di illegittimità della norma presupposta dall'atto, fosse stato comunque riconosciuto l'obbligo tributario. Ha inoltre chiesto, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio o il rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE per asserito contrasto della normativa nazionale con gli artt. 56, 57 e 52 TFUE e con i principi di non discriminazione fiscale, certezza del diritto e legittimo affidamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha superato l'istanza di sospensione/rinvio pregiudiziale richiamando la successiva pronuncia della CGUE del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, e ha aderito all'orientamento già consolidato della propria giurisprudenza. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e della disciplina interpretativa introdotta dalla l. n. 220/2010, ha affermato che l'imposta unica è dovuta anche per le scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che, per le annualità anteriori al 2011, il soggetto passivo è il bookmaker che gestisce le scommesse in Italia, anche se privo di concessione, con obbligazione solidale del centro di trasmissione dati quando operi per conto del bookmaker. Ha escluso violazioni del diritto unionale, osservando che l'imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano senza discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri, e ha negato anche la lesione del legittimo affidamento. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma il motivo è stato ritenuto infondato alla luce della disciplina tributaria speciale e dei principi già affermati dalla Corte costituzionale e dalla CGUE

  • art. 7 l. n. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma non idoneo a infirmare la pretesa fiscale esaminata

  • art. 267 TFUE

    invocato per chiedere rinvio pregiudiziale, ma la questione è stata ritenuta superata dalla sopravvenuta pronuncia della CGUE

  • artt. 52, 56 e 57 TFUE

    richiamati dalla ricorrente per sostenere il contrasto della disciplina nazionale con la libertà di prestazione di servizi e i principi di non discriminazione; la Corte ha escluso tale contrasto

  • art. 3 del d.lgs. n. 504/1998

    interpretato nel senso che, ai soli fini tributari, soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca scommesse, anche senza concessione, e che nelle annualità anteriori al 2011 la disciplina ha poi subito una declaratoria di illegittimità costituzionale limitata alla posizione delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione

  • art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220/2010

    confermato come disposizione che interpreta l'art. 1 del d.lgs. n. 504/1998 nel senso che l'imposta unica è dovuta anche quando la raccolta avvenga in assenza o inefficacia della concessione

  • art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220/2010

    interpretato nel senso che soggetto passivo è chiunque gestisca, anche telematicamente e per conto di terzi, concorsi pronostici o scommesse; se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle sanzioni

  • art. 1, comma 64, l. n. 220/2010

    richiamato per gli obiettivi di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e di contrasto all'evasione/elusione nel settore del gioco

  • art. 6 d.lgs. n. 472/1997

    menzionato in relazione all'esimente per obiettiva incertezza normativa, riconosciuta dalla CTR solo per le sanzioni e non decisiva sul merito della debenza dell'imposta

  • art. 10 l. n. 212/2000

    richiamato quale fondamento dell'esimente per obiettiva incertezza normativa, ritenuta dalla CTR solo per le sanzioni

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    utilizzato per richiamare e fare proprie le motivazioni di precedenti decisioni della Corte di cassazione

  • art. 15731 del 27 luglio 2015

    citata come precedente sulla natura dell'attività di raccolta scommesse e sul luogo di svolgimento del fatto imponibile

  • art. 2048?

Massime di principio

  • L'imposta unica sulle scommesse è dovuta anche quando la raccolta avvenga fuori dal sistema concessorio, se il soggetto realizza in Italia l'attività di gestione e raccolta delle scommesse che integra il presupposto d'imposta.
  • Per le annualità anteriori al 2011, la disciplina interpretativa e la ricostruzione costituzionalmente orientata comportano che il bookmaker che gestisce le scommesse, anche se privo di concessione, sia soggetto passivo del tributo; la responsabilità della ricevitoria/CTD opera in via solidale quando l'attività sia svolta per conto di terzi.
  • La verifica del presupposto impositivo va compiuta guardando all'attività concretamente svolta in Italia, cioè organizzazione del gioco, ricezione e registrazione della scommessa, incasso e trasferimento delle somme, non al solo luogo di conclusione del contratto di scommessa.
  • Non sussiste violazione della libertà di prestazione dei servizi né discriminazione fiscale quando il prelievo si applica indistintamente a tutti gli operatori che raccolgono scommesse nel territorio italiano, a prescindere dallo Stato di stabilimento.
  • Il riconoscimento della liceità penale dell'attività di raccolta scommesse non esclude, di per sé, la debenza dell'imposta: la non illiceità dell'attività può anzi confermare la realizzazione del presupposto tributario.
  • Non è configurabile violazione del legittimo affidamento quando la disciplina interpretativa e la giurisprudenza costituzionale chiariscono che il soggetto era comunque passivo d'imposta anche nel periodo anteriore alla norma interpretativa, e il rischio fiscale era coerente con la struttura del rapporto negoziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudizialeGiudicato

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