Cassazione Civile, Ordinanza n. 35644/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un ex operaio a tempo determinato, alle dipendenze di un ente regionale, che chiedeva il riconoscimento dell'inquadramento superiore nel 5° livello con decorrenza dal 10 dicembre 2010 e il pagamento delle differenze retributive, deducendo di avere svolto per gli anni 2010-2011 mansioni di autista di automezzi antincendio in oltre quaranta occasioni discontinue. La Corte d'appello aveva respinto il gravame dell'ente datore di lavoro. In cassazione l'ente ha proposto tre motivi: 1) falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c., 1, comma 2, e 52 d.lgs. 165/2001 e della l. reg. Puglia n. 3/2010, sostenendo che, trattandosi di ente pubblico non economico, il rapporto era comunque soggetto al regime pubblicistico dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non poteva portare ad acquisizione definitiva della qualifica superiore; 2) violazione di varie norme processuali e deduzione di nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della domanda, oltre a ultrapetizione, per mancata notifica dei conteggi analitici e per la distinzione tra condanna generica e condanna specifica; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale in tema di prova delle mansioni superiori, contestando il valore attribuito a ordini di servizio/fogli guida e a deposizioni testimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando un orientamento già consolidato: la sottoposizione del rapporto di lavoro di personale di un ente pubblico non economico a un CCNL di diritto privato non sottrae il rapporto al lavoro pubblico privatizzato, sicché resta applicabile l'art. 52 d.lgs. 165/2001, salvo espressa diversa previsione di legge. Ne consegue che l'esercizio di fatto di mansioni superiori dà luogo solo al diritto alle corrispondenti differenze retributive, ma non all'acquisizione definitiva della qualifica superiore. Il primo motivo ha assorbito gli altri, relativi ai conteggi, all'ultrapetizione e alla valutazione delle prove. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato nel motivo sul profilo processuale, ma ritenuto non decisivo rispetto al principio di diritto applicabile al rapporto di lavoro
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per sostenere la natura pubblicistica del rapporto e l'applicabilità della disciplina del lavoro pubblico
si applica anche al personale di ente pubblico non economico regolato da CCNL privatistico; lo svolgimento di mansioni superiori non comporta acquisizione definitiva della qualifica superiore, ma solo effetti retributivi limitati
l. regionale Puglia n. 3 del 2010, art. 12, comma 3
norma regionale che regola il rapporto del personale operaio dell'ente mediante il CCNL privatistico, senza escludere l'applicazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001
invocato per lamentare ultrapetizione nella decisione di merito
invocato tra le norme processuali asseritamente violate
invocato per dedurre l'indeterminatezza della domanda
invocato per la nullità dell'atto introduttivo
invocato in relazione alla domanda introduttiva del rito del lavoro
invocato per contestare la valutazione delle prove documentali e testimoniali
richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dipende dalla natura dell'ente e dalla disciplina legale applicabile, non dalla sola scelta del contratto collettivo richiamato dalle parti o dalla contrattazione di diritto privato.
- Quando un ente è pubblico non economico e la legge disciplina il rapporto come lavoro pubblico privatizzato, l'applicazione di un CCNL privatistico non esclude di per sé l'operatività delle regole del d.lgs. 165/2001.
- Nell'impiego pubblico privatizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non determina l'acquisizione automatica e definitiva della qualifica superiore, salvo una specifica previsione normativa contraria.
- In tale regime, lo svolgimento di mansioni superiori può rilevare solo ai fini del trattamento economico e nei limiti del periodo in cui tali mansioni siano state effettivamente svolte, con onere del lavoratore di allegare e provare la protrazione dell'attività per tutto l'arco temporale per cui chiede le differenze retributive.
- La corretta qualificazione del rapporto e della disciplina applicabile è questione di diritto rimessa al giudice e può essere rilevata anche d'ufficio quando discenda direttamente dalla legge.
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