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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28272/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di rigetto del riesame chiedendo l'attenuazione della misura cautelare (sostituzione della custodia in carcere con i domiciliari presso la compagna e i figli). Il motivo principale di ricorso in cassazione denunciava manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione al presunto ridimensionamento del quadro probatorio emerso nel giudizio abbreviato nei confronti di altri sodali (riqualificazione ai sensi dell'art.74, comma 6, DPR 309/90) e al mancato riesame dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari rispetto al decorso del tempo e all'intervenuta modifica delle misure per i correi.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo esaustivo la permanenza delle esigenze cautelari: gravità e pluralità dei reati (associazione armata con armi, cessioni di rilevanti quantitativi di stupefacente, estorsioni), ruolo e personalità del CIOTOLI (precedenti per tentato omicidio, possesso di armi, modalità di riscossione intimidatorie), concreto pericolo di fuga (precedente sottrazione alla misura e permanenza in Spagna per circa due anni), e mancata produzione da parte della difesa di elementi specifici capaci di smentire la presunzione prevista dall'art.275, comma 3, c.p.p. È stato inoltre evidenziato che la riduzione delle posizioni di altri imputati in sede abbreviata non incide automaticamente sulla posizione cautelare del CIOTOLI, che contestualmente è coinvolto in fatti parzialmente diversi e più gravi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.275, comma 3, cod. proc. pen.

    "il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei 'pericula libertatis', ma ha l'obbligo di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione"

    Riconosce una doppia presunzione nelle ipotesi di delitto associativo: sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia carceraria. Spetta alla difesa fornire elementi specifici per smentire tale presunzione; in mancanza, la custodia cautelare in carcere è la misura obbligatoria.

  • art.274, cod. proc. pen.

    Fornisce i criteri per l'applicazione delle misure cautelari (necessità delle esigenze di tutela, proporzionalità, criteri di scelta della misura). Nel caso concreto il giudice ha valutato i criteri (pluralità e gravità del fatto, modalità, personalità dell'imputato) per confermare la custodia in carcere.

  • art.74, comma 6, DPR 309/1990 (Testo unico stupefacenti)

    Consente la riqualificazione/attenuazione delle accuse in sede di giudizio abbreviato per alcuni imputati; la Corte ha ritenuto che tale riqualificazione nei confronti di correi non abbia efficacia automatica sul regime cautelare di altro indagato ove permangano fatti e profili personali più gravi.

  • legge 47/2015

    La novella ha inciso sulle regole cautelari (art.275 c.p.p.), ma la giurisprudenza richiede comunque alla difesa elementi specifici per superare la presunzione cautelare nei delitti associativi; il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a far venir meno le esigenze cautelari.

Massime di principio

  • In ipotesi di delitto associativo la custodia cautelare in carcere è la misura 'di default' per effetto della presunzione prevista dall'art.275, comma 3, c.p.p.; la difesa deve produrre elementi concreti e specifici per smentire tale presunzione.
  • La semplice attenuazione delle posizioni di alcuni correi in altri riti (es. abbreviato) non determina automaticamente la stessa attenuazione per un indagato differente: è necessario un confronto puntuale tra fatti contestati, ruolo nel sodalizio e profili personali.
  • Il decorso del tempo da solo non giustifica la sostituzione della misura cautelare: occorrono indizi di effettiva emersione di comportamenti o condizioni che dimostrino la riduzione del pericolo di reiterazione o di fuga.
  • Pregresse condotte di sottrazione alla giustizia o permanenze all'estero senza giustificazione aumentano il rischio di fuga e rendono meno probabile l'adozione di misure meno afflittive.
  • Per ottenere domiciliari o altre misure meno afflittive rispetto al carcere in presenza della presunzione dell'art.275, la difesa deve proporre elementi di fatto (es. perdita di rapporti col sodalizio, inserimento lavorativo stabile, misure di controllo efficaci) idonei a dimostrare la remissione del rischio.

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