Cassazione Penale, Ordinanza n. 02833/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'unico motivo prospettato non fosse proponibile in sede di legittimità. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 aprile 2025. L'unica doglianza dedotta riguardava una pretesa violazione di legge in relazione alla configurabilità del reato contestato, ricondotto all'art. 391-ter c.p., sul versante dell'introduzione di un dispositivo telefonico all'interno di un istituto penitenziario. Il ricorso assumeva, in sostanza, che mancasse la scheda SIM nei dispositivi rinvenuti nella disponibilità dell'imputato; la Corte ha però rilevato che tale profilo non era stato puntualmente dedotto in appello ed era comunque inconferente, perché la condotta contestata consisteva nella mera introduzione dello strumento idoneo alla comunicazione, rispetto alla quale la soglia di rilevanza penale è anticipata.
Norme richiamate
La fattispecie incriminatrice è richiamata con riferimento alla condotta di introduzione di un dispositivo telefonico in istituto penitenziario; la Corte sottolinea che rileva la mera introduzione dello strumento idoneo alla comunicazione, con soglia di punibilità anticipata rispetto ad altre condotte previste dalla norma.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dalla disposizione, inclusa la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare in censura di violazione di legge una doglianza che, in concreto, richieda una rivalutazione di aspetti fattuali non adeguatamente dedotti nel giudizio di merito.
- Per il reato di introduzione di dispositivi telefonici in istituto penitenziario, la rilevanza penale della condotta si radica nella mera introduzione dello strumento idoneo alla comunicazione, non essendo necessario che il dispositivo sia già pienamente operativo in ogni sua componente.
- Quando la condotta tipica è anticipata alla fase dell'introduzione del mezzo di comunicazione, argomenti difensivi fondati su elementi di fatto non decisivi, come la mancata presenza della scheda SIM, possono risultare inconferenti rispetto alla fattispecie contestata.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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