Sentenza del 17/01/2023 n. 1214 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza che aveva riformato la pronuncia di primo grado e dichiarato non dovuto il pagamento dell'ICI per l'anno 2005 su aree del comprensorio Tor Marancia, sostenendo che le aree di 'atterraggio' delle volumetrie (dove potevano essere esercitati i diritti edificatori compensativi) erano state individuate da atti comunali e dal PRG, per cui al 2005 le aree controverse avrebbero ancora avuto capacità edificatoria e sarebbero state assoggettabili all'ICI.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Comune, confermando che per il 2005 le aree soggette a vincolo assoluto di inedificabilità e collocate in procedura di compensazione urbanistica non erano imponibili all'ICI, in quanto non risultavano individuate le aree di atterraggio su cui poter esercitare concretamente il diritto edificatorio compensativo. La Corte ha inoltre compensato le spese di giudizio e rilevato l'obbligo per il ricorrente del versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto dal DPR n.115/2002, art.13, comma 1-quater.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, 2, 3, 5
D.Lgs. n.504/1992, artt.1,2,3,5
Definiscono il presupposto oggettivo dell'imposta (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) e sono interpretati dalla Corte nel senso che l'imponibilità si riferisce alle qualità intrinseche del suolo; la mera attribuzione di un credito volumetrico compensativo, privo di concreta individuazione dell'area di atterraggio, non costituisce qualità intrinseca del terreno imponibile.
D.L. 30 settembre 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, conv. L. 2 dicembre 2005, n. 248
D.L. 30/09/2005, art.11 quaterdecies, c.16, conv. L. 2/12/2005 n.248
Norma citata nel ricorso; non incide sulla conclusione che il diritto edificatorio compensativo non integra una qualità reale del suolo fino a individuazione dell'area di atterraggio.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2
D.L. n.223/2006, art.36, c.2
Richiamata tra le norme contestate; la Corte non ne modifica il principio generale relativo alla natura non reale del credito edificatorio compensativo.
Norma richiamata in combinato con disposizioni urbanistiche; utilizzata per contestualizzare i meccanismi di perequazione/compensazione urbanistica.
L.R. Lazio n. 14/2002 e L.R. Lazio n. 29/1997
L.R. Lazio n.14/2002; L.R. Lazio 6/10/1997 n.29
La L.R. 14/2002 (ampliamento perimetrazione Parco dell'Appia Antica) ha imposto il vincolo di inedificabilità sulle aree; questo vincolo ha determinato l'esigenza di compensazione e ha fatto perdere alle aree la capacità edificatoria al 2005.
PRG e norme tecniche di attuazione (art.3, comma 21 PRG Comune di Roma)
Norme tecniche attuative PRG Comune di Roma, art.3, c.21
Riferimenti urbanistici locali citati dal ricorrente; la Corte sottolinea che senza prova documentale degli atti che individuerebbero le aree di atterraggio tali deduzioni sono generiche e inammissibili.
Giurisprudenza citata
Cass. Sez. U. n.23902/2020; Sez.5 n.26895/2021; Cass. n.27575/2018
Consolidato orientamento secondo cui il diritto edificatorio di origine compensativa non è realtà immobiliare intrinseca al suolo e quindi non imponibile finché non sia concretamente assegnato su un'area identificata; al contrario il diritto edificatorio di origine perequativa, attribuendo un indice di edificabilità intrinseco, determina imponibilità.
Massime di principio
- Il diritto edificatorio di natura compensativa (credito volumetrico) non costituisce una qualità reale del suolo e, se non è assegnato a una concreta area di atterraggio, non rende imponibile l'area soggetta a vincolo di inedificabilità.
- La mera potenzialità edificatoria è in principio rilevante per l'imposizione, ma solo quando la capacità edificatoria è una qualità intrinseca del terreno (come nella perequazione urbanistica); nelle compensazioni la capacità è 'volatile' fino all'individuazione dell'area di atterraggio.
- Nella distinzione tra perequazione e compensazione va verificata la natura del titolo edificatorio: se deriva da perequazione esso è intrinseco e imponibile; se deriva da compensazione è trasferibile separatamente e non imponibile fino a concretizzazione.
- Spetta alla parte che deduce l'esistenza di atti amministrativi che avrebbero individuato le aree di atterraggio fornire la prova documentale di tali atti nel giudizio; enunciazioni generiche e non allegate non sono ammissibili.
- Ai fini del contenzioso tributario, la giurisprudenza di legittimità costituisce parametro interpretativo consolidato; in caso di orientamento consolidato la Corte può compensare le spese di giudizio.
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