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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11789/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due dipendenti pubblici hanno proposto ricorso per cassazione contro le ordinanze con cui la Corte d'appello di Genova aveva rigettato le rispettive istanze di correzione di errore materiale di una sentenza in riassunzione. La prima ricorrente lamentava che, nel calcolo dell'assegno stipendiale riconosciutole, non fosse stata inclusa la voce 'indennità maneggio valori'; il secondo ricorrente deduceva analoga omissione della voce 'indennità di funzioni'. Ciascuno ha affidato il ricorso a un unico motivo. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il provvedimento che rigetta un'istanza di correzione di errore materiale non esprime un nuovo esercizio di potere giurisdizionale e non è autonomamente impugnabile, neppure ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; la motivazione del rigetto può solo rilevare, se del caso, ai fini dell'impugnazione della sentenza originaria. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 288 c.p.c.

    la disciplina della correzione dell'errore materiale non consente di attribuire al rigetto dell'istanza un contenuto decisorio autonomamente impugnabile.

  • art. 111 Cost.

    il provvedimento che rigetta la correzione di errore materiale non è ricorribile per cassazione perché mira solo a emendare errori di redazione non incidenti sul contenuto decisionale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale non integra un nuovo provvedimento decisorio autonomamente impugnabile, perché resta confinato alla funzione di emenda di meri errori redazionali.
  • La motivazione del provvedimento di rigetto della correzione può assumere rilievo solo per valutare l'interesse all'impugnazione della decisione originaria, ma non trasforma il rigetto in una statuizione suscettibile di ricorso autonomo.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non si provvede sulle spese; resta ferma la statuizione sull'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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