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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3955/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/1990 (detenzione di circa sette panetti di hashish e ~100 grammi di cocaina), deducendo tre motivi: 1) vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva, sostenendo che il nuovo reato non dimostrava maggiore capacità a delinquere; 2) vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, lamentando che la Corte non aveva valorizzato la confessione e aveva compiuto una duplice valutazione negativa dei precedenti; 3) mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di revoca delle pene accessorie (divieto di espatrio e ritiro patente) formulata in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel suo complesso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla recidiva, poiché la Corte territoriale aveva motivato che il nuovo reato esprimeva maggiore colpevolezza e pericolosità, anche in ragione di due precedenti condanne per stupefacenti e del fatto che il reato era stato commesso mentre l'imputato era agli arresti domiciliari per analogo reato. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il diniego delle attenuanti generiche: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato che i precedenti e la commissione del reato durante la detenzione cautelare smentivano il valore attenuante della confessione. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché il motivo di appello originario era aspecifico e privo del necessario grado di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p. (modificato), e dunque la Corte non era tenuta ad annullare le pene accessorie; comunque la Corte territoriale aveva comunque esaminato gli elementi prospettati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1 e 4

    Norma incriminatrice sui reati in materia di stupefacenti: la condotta contestata è la detenzione di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina) e la norma è stata applicata per la condanna dell'imputato.

  • art. 581 cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 103/2017)

    Richiede che i motivi di appello siano specifici e motivati; la mancata specificità rende inammissibile il motivo che contesta l'applicazione delle pene accessorie.

  • Principi di giurisprudenza (Cass. Sez. U, n. 35738/2010; Sez. U, n. 8825/2016; Sez. 6, n. 57565/2018 e altre)

    Richiamati per i criteri di applicazione della recidiva (valutazione della maggiore colpevolezza e della pericolosità), per l'onere di specificità in appello e per il principio secondo cui il diniego delle attenuanti non richiede l'esame di ogni elemento favorevole ma dei soli elementi ritenuti decisivi.

Massime di principio

  • La recidiva può essere applicata quando il nuovo reato dimostra una maggiore capacità a delinquere o una più accentuata pericolosità, specialmente se l'illecito è commesso durante misure restrittive (es. arresti domiciliari) o in presenza di precedenti per fatti analoghi.
  • La confessione dell'imputato non garantisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: il giudice può escluderle se emergono elementi personologici e fattuali (precedenti, condotta reiterata, commissione del reato durante restrizioni) che ne riducono il valore attenuante.
  • I motivi di appello che impugnano l'applicazione di pene accessorie devono essere formulati con il grado di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p.; doglianze generiche o non confrontate con le ragioni specifiche del giudice di primo grado sono inammissibili.
  • La Corte di legittimità non sostituisce il convincimento del giudice di merito: censure fondate su diversa valutazione del merito sono spesso ritenute manifestamente infondate se la motivazione di merito risulta logica e congrua.
  • Nelle impugnazioni valutare e documentare in modo puntuale il nesso tra fatti, prova e ragioni di diritto è essenziale per evitare l'inammissibilità o la dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso.

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