Cassazione Penale, Sentenza n. 35946/2026 del 13/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino del 26 novembre 2025, che, riformando la sentenza del Tribunale di Alessandria del 24 giugno 2024, aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena, senza dichiarare estinto il reato per prescrizione. Con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., ha denunciato l’erronea applicazione degli artt. 157 e seguenti c.p. nel calcolo del termine prescrizionale. La Corte d’appello aveva individuato in sette anni e sei mesi il termine massimo, decorrente dal 6 luglio 2017, ma ne aveva indicato erroneamente la scadenza al 6 febbraio 2025 anziché al 5 gennaio 2025; aggiungendo i 308 giorni di sospensione, aveva quindi indicato il 26 novembre 2025 anziché il 10 novembre 2025.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha precisato che è ammissibile il ricorso dell’imputato contro la sentenza di condanna pronunciata in appello quando l’unico motivo deduce l’omessa dichiarazione della prescrizione maturata dopo la decisione di primo grado e prima della sentenza impugnata. Nel caso concreto, il termine massimo di prescrizione era spirato il 10 novembre 2025, mentre la sentenza d’appello era stata pronunciata il 26 novembre 2025. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio, perché il reato si era estinto per prescrizione.
Norme richiamate
La Corte di appello di Torino, nell'indicare l'esatto termine massimo di prescrizione in sette anni e sei mesi ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 159 cod. pen., lo ha erroneamente computato;
Il termine massimo di prescrizione è stato determinato in sette anni e sei mesi; il suo computo deve essere corretto secondo la decorrenza e le sospensioni applicabili al caso.
La Corte di appello di Torino, nell'indicare l'esatto termine massimo di prescrizione in sette anni e sei mesi ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 159 cod. pen., lo ha erroneamente computato;
Nel calcolo del termine massimo di prescrizione occorre considerare anche le sospensioni, senza alterare la corretta individuazione della scadenza.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Avverso la predetta sentenza l'interessato, per mezzo dell'avv. Marco Calosso, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 157 e segg. cod. pen. in riferimento al calcolo della prescrizione.
La violazione di legge relativa al calcolo della prescrizione può essere dedotta con ricorso per cassazione.
Massime di principio
- È ammissibile il ricorso per cassazione dell’imputato contro una sentenza di condanna pronunciata in appello quando l’unico motivo denunci l’omessa dichiarazione della prescrizione maturata dopo la decisione di primo grado e prima della sentenza impugnata.
- Quando il termine massimo di prescrizione è scaduto prima della pronuncia della sentenza d’appello, il giudice deve dichiarare l’estinzione del reato; se la scadenza è stata erroneamente calcolata e la sentenza è intervenuta dopo il termine corretto, la decisione va annullata senza rinvio.
Come è indicizzato
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