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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34766/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di accertamenti della Guardia di Finanza, veniva notificato al contribuente, indicato nell'atto come legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta, un avviso di accertamento per annualità 2006-2009. Egli proponeva ricorso sostenendo di non essere il legale rappresentante dell'associazione, che lo statuto attribuiva tale qualifica a un'altra persona, e contestando di conseguenza la propria legittimazione e ogni sua responsabilità, anche solidale, per le violazioni tributarie dell'associazione. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso; la CTR confermava l'inammissibilità dell'appello. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c. e del giudicato formale, sostenendo che sulla propria estraneità alla rappresentanza si fosse formato giudicato; 2) violazione di legge e motivazione apparente, perché la CTR si era limitata a richiamare in astratto la distinzione tra legitimatio ad causam e titolarità del rapporto, senza applicarla al caso concreto; 3) violazione di legge e motivazione insufficiente in relazione alla responsabilità solidale, poiché non sarebbe stata accertata la legittimazione rappresentativa di altri soggetti né la notificazione degli atti a costoro.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la pronuncia di inammissibilità di primo grado e quella della CTR fossero decisioni di mero rito, idonee a formare solo giudicato formale e non giudicato sostanziale sulla qualità di legale rappresentante o sui fatti sostanziali dedotti. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo apparente la motivazione della sentenza impugnata, perché fondata su un'affermazione astratta e stereotipata sulla distinzione tra legitimatio ad causam e titolarità del rapporto, senza una concreta valutazione delle doglianze e dei fatti di causa. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Viene richiamato come base dei motivi di ricorso per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione; il controllo di legittimità sulla motivazione resta però limitato al "minimo costituzionale".

  • art. 2909 c.c.

    La pronuncia in rito di inammissibilità non produce giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., ma solo giudicato formale sul rapporto processuale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è sindacabile in cassazione solo per il rispetto del minimo costituzionale; è apparente se manca un effettivo percorso argomentativo sul caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato solo per precisare che il vizio denunciato non era quello di omessa pronuncia, bensì quello di motivazione apparente.

Massime di principio

  • La decisione di inammissibilità resa in rito non accerta in via sostanziale i fatti o le qualità soggettive controverse e non preclude la loro riproposizione in altro giudizio, perché produce solo giudicato formale.
  • Nel giudizio di impugnazione il giudice del gravame deve esaminare tutte le questioni implicate dal capo di decisione censurato; non può arrestarsi a formule astratte o a massime di stile.
  • La motivazione è apparente quando la sentenza si limita a enunciare principi generali senza confrontarsi con le specifiche deduzioni delle parti e con il fatto concreto controverso.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei casi di mancanza, apparenza, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità della motivazione, non per semplice insufficienza argomentativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullità

Testo integrale

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