Cassazione Civile, Ordinanza n. 34766/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di accertamenti della Guardia di Finanza, veniva notificato al contribuente, indicato nell'atto come legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta, un avviso di accertamento per annualità 2006-2009. Egli proponeva ricorso sostenendo di non essere il legale rappresentante dell'associazione, che lo statuto attribuiva tale qualifica a un'altra persona, e contestando di conseguenza la propria legittimazione e ogni sua responsabilità, anche solidale, per le violazioni tributarie dell'associazione. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso; la CTR confermava l'inammissibilità dell'appello. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c. e del giudicato formale, sostenendo che sulla propria estraneità alla rappresentanza si fosse formato giudicato; 2) violazione di legge e motivazione apparente, perché la CTR si era limitata a richiamare in astratto la distinzione tra legitimatio ad causam e titolarità del rapporto, senza applicarla al caso concreto; 3) violazione di legge e motivazione insufficiente in relazione alla responsabilità solidale, poiché non sarebbe stata accertata la legittimazione rappresentativa di altri soggetti né la notificazione degli atti a costoro.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la pronuncia di inammissibilità di primo grado e quella della CTR fossero decisioni di mero rito, idonee a formare solo giudicato formale e non giudicato sostanziale sulla qualità di legale rappresentante o sui fatti sostanziali dedotti. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo apparente la motivazione della sentenza impugnata, perché fondata su un'affermazione astratta e stereotipata sulla distinzione tra legitimatio ad causam e titolarità del rapporto, senza una concreta valutazione delle doglianze e dei fatti di causa. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Viene richiamato come base dei motivi di ricorso per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione; il controllo di legittimità sulla motivazione resta però limitato al "minimo costituzionale".
La pronuncia in rito di inammissibilità non produce giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., ma solo giudicato formale sul rapporto processuale.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è sindacabile in cassazione solo per il rispetto del minimo costituzionale; è apparente se manca un effettivo percorso argomentativo sul caso concreto.
Richiamato solo per precisare che il vizio denunciato non era quello di omessa pronuncia, bensì quello di motivazione apparente.
Massime di principio
- La decisione di inammissibilità resa in rito non accerta in via sostanziale i fatti o le qualità soggettive controverse e non preclude la loro riproposizione in altro giudizio, perché produce solo giudicato formale.
- Nel giudizio di impugnazione il giudice del gravame deve esaminare tutte le questioni implicate dal capo di decisione censurato; non può arrestarsi a formule astratte o a massime di stile.
- La motivazione è apparente quando la sentenza si limita a enunciare principi generali senza confrontarsi con le specifiche deduzioni delle parti e con il fatto concreto controverso.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei casi di mancanza, apparenza, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità della motivazione, non per semplice insufficienza argomentativa.
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