Cassazione Penale, Sentenza n. 8152/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Teramo per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). La critica principale era di carenza e manifesta illogicità della motivazione: secondo la difesa la mancata restituzione dell'orologio Rolex di proprietà di Tettamanti non era un'appropriazione indebita ma un esercizio del diritto di ritenzione a garanzia dei danni subiti dall'autovettura data in uso, non contestata; inoltre il fatto che Liberati si fosse offerto di acquistare il bene dimostrerebbe il riconoscimento della proprietà altrui e l'assenza di intenzione di appropriarsene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto sussistente la 'doppia conforme' tra primo e secondo grado, sicché il sindacato in Cassazione non poteva riproporre una rivalutazione del fatto e della prova rimessi al giudice di merito. Ha inoltre ritenuto che la tesi difensiva del diritto di ritenzione fosse apodittica e non supportata da elementi probatori sufficienti. Conseguentemente è stata confermata la pronuncia di responsabilità (pena originaria: 7 mesi di reclusione e 350 euro di multa) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che punisce l'appropriazione indebita; la corte ha applicato tale fattispecie ritenendo che la mancata restituzione dell'orologio costituisse appropriazione e non legittimo esercizio del diritto di ritenzione
Norma che consente la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile o infondato per profili di colpa; la Corte ha irrogato 3.000 euro al ricorrente
principio del sindacato limitato in Cassazione (giurisprudenza)
La Corte ricorda che il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova e nella ricostruzione dei fatti, potendo solo verificare l'esistenza di un apparato motivazionale logico e coerente
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riformula la valutazione della prova: i motivi che chiedono una diversa lettura della prova sono inammissibili se non denunciano vizi formali della motivazione
- La sussistenza della cosiddetta 'doppia conforme' rafforza la tenuta della decisione di merito perché le due sentenze (primo e secondo grado) costituiscono un unico corpo motivazionale resistendo al sindacato di legittimità
- Per far valere un diritto di ritenzione come giustificazione della mancata restituzione di un bene è necessario produrre elementi concreti e probatori (accordi, richieste di risarcimento, documentazione dei danni, comunicazioni formali): mere affermazioni o ricostruzioni alternative non sono sufficienti
- Un'offerta di acquisto del bene non equivale automaticamente ad una rinuncia alla proprietà altrui né prova l'assenza di intento di appropriazione se mancano altri elementi probatori
- Chi impugna in Cassazione deve assumere che l'onere probatorio relativo alla sua difesa sia stato valutato nei gradi di merito; per ottenere successo in Cassazione occorrono errori di diritto, vizio di motivazione formale o manifesta contraddittorietà, non semplici alternative interpretative
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8082/2022 del 07/03/2022
- Sentenza penale · 7 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8086/2022 del 07/03/2022
- Sentenza penale · 7 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8087/2022 del 07/03/2022
- Sentenza penale · 7 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8088/2022 del 07/03/2022
- Sentenza penale · 7 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8089/2022 del 07/03/2022
- Sentenza penale · 7 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8091/2022 del 07/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →