Cassazione Penale, Sentenza n. 31805/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare (art. 297, comma 3, c.p.p.). Il ricorrente deduce che ricorrono i presupposti per la retrodatazione della custodia cautelare perché i fatti contestati nell'ordinanza successiva erano già desumibili dagli atti al tempo della prima ordinanza, i procedimenti erano pendenti davanti alla stessa autorità e la separazione dei procedimenti sarebbe frutto di scelta della Procura; la difesa ha inoltre sostenuto che il Puca si era distaccato dalle attività criminose in epoca anteriore e ha prodotto documentazione di iniziative lavorative e istanze di reclutamento docente dopo la scarcerazione.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene infondata la deduzione sulla "contestazione a catena": la retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. è ammessa solo se i fatti oggetto della successiva ordinanza sono stati commessi anteriormente all'emissione della prima; una contestazione formulata con termini temporali "aperti" (indicando una persistenza del reato dopo la prima ordinanza) non consente la retrodatazione per i fatti successivi alla prima ordinanza. Le affermazioni difensive sul distacco del ricorrente sono ritenute meramente assertive e non idonee al sindacato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La retrodatazione della misura cautelare è possibile solo con riferimento a "fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza"; non può coprire la prosecuzione dell'attività criminosa successiva alla prima ordinanza; in caso di formulazione temporale "aperta" il giudice può comunque valutare eventuali ricostruzioni alternative offerte dalle parti.
Norma sostanziale contestata: riguarda il reato di associazione di tipo mafioso; qui è la fattispecie oggetto delle ordinanze cautelari e delle contestazioni, non oggetto di particolare reinterpretazione nella decisione se non come contesto della questione temporale.
artt. 10, 12 e 14 legge 497/74
Norme citate in relazione alle contestazioni relative a misure di sicurezza e normativa specifica richiamata negli atti; la sentenza non offre una lettura specifica di queste norme, le riporta come parte dell'imputazione.
Norma penale richiamata fra i capi di imputazione (reati connessi all'attività del gruppo); la decisione si concentra però sulla questione procedurale della retrodatazione e non sull'interpretazione sostanziale di tale disposizione.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 14535/2007; Sez. U, n. 23166/2020; Sez. U, n. 48109/2018)
Le Sezioni Unite hanno confermato che la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. presuppone che i fatti della successiva ordinanza siano anteriori all'emissione della prima; hanno escluso che la retrodatazione possa coprire la continuazione dell'attività criminale successiva alla prima ordinanza e hanno ammesso che, in presenza di contestazioni temporali aperte, le parti possono proporre ricostruzioni alternative del tempo di commissione.
Massime di principio
- La retrodatazione della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. è ammessa solo per fatti commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza cautelare; non può essere usata per "coprire" la prosecuzione dell'attività criminosa successiva.
- Una formulazione temporale "aperta" nella contestazione (che indica persistenza del reato anche dopo la prima ordinanza) impedisce in linea di principio la retrodatazione, salvo che la difesa offra una ricostruzione probante e non meramente assertiva sul termine della condotta criminosa.
- La scelta del pubblico ministero di separare più filoni procedurali non implica automaticamente il diritto alla retrodatazione delle misure cautelari: conta la data effettiva dei fatti contestati rispetto alla prima ordinanza.
- Le deduzioni difensive devono essere documentate: affermazioni generiche o meramente assertive sul presunto distacco dall'associazione non sono sufficienti a far dichiarare inefficace o retrodatare una misura cautelare.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se ravvisate ragioni di colpa nella proposizione del gravame.
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