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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8598/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina che lo aveva confermato condannato per il reato previsto dall'art. 423-bis c.p. per avere, in data 02/02/2019, appiccato il fuoco in due punti causando un incendio boschivo. In Cassazione articolava due motivi: (1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che la discrepanza tra gli orari di chiamata/intervento dei Vigili del Fuoco e l'arresto dimostrasse che non si era sviluppato un incendio ma un mero fuoco di breve durata; (2) errata applicazione della legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., deducendo che la fattispecie di incendio boschivo richiede elementi di vasta proporzione, tendenza a progredire e difficoltà di spegnimento, elementi assenti nel caso concreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la sentenza di condanna. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse logica, completa e coerente: il reato è di pericolo presunto e non richiede l'effettiva manifestazione massiva dell'evento, bensì la potenzialità di diffusione. Sono stati valorizzati elementi di fatto non contestati dal ricorrente: accensione di due inneschi distanziati, presenza di un bidoncino con liquido infiammabile, condizioni ambientali (vento di scirocco, area scoscesa e vegetazione), intervento dei Carabinieri alle ore 14:45 con incendio già in atto, intervento dei Vigili del Fuoco alle ore 16:30, e superficie bruciata di circa 2500 metri quadrati. La Corte ha altresì ribadito i limiti del sindacato di legittimità: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione alternativa delle prove. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 423-bis cod. pen.

    Qualificato come reato di pericolo presunto: non è necessario che l'incendio si sia sviluppato nelle proporzioni massime, è sufficiente la potenzialità di espansione del fuoco su aree boscate/vegetate o limitrofe, con tendenza a propagarsi e difficoltà di spegnimento

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Vizio di motivazione dedotto dal ricorrente (omessa o illogica valutazione delle circostanze fattuali, in particolare le discrepanze temporali tra testimonianze)

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Censura per presunta errata applicazione della norma penale relativa all'incendio boschivo (il ricorrente sosteneva che i requisiti di "incendio" non fossero realizzati)

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 4, n. 46402 del 14/12/2021, Rv. 282701)

    si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, cosi da porre in pericolo la incolumita di un numero indeterminato di persone

    Richiamata per delineare il concetto di "incendio" in senso pieno; la Corte distingue questo scenario da quello del reato di pericolo presunto, richiamando che la fattispecie di cui all'art. 423-bis può sussistere anche per manifestazioni potenziali dell'incendio

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 41927 del 25/11/2015, Rv. 268099)

    Precedente che specifica che costituisce incendio boschivo il fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate o limitrofe; la Corte ha applicato tale principio valutando la potenzialita di propagazione nel caso concreto

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260

    Richiamata per il principio che la Corte di Cassazione non puo sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle risultanze probatorie e che il sindacato di legittimita è limitato alla verifica della coerenza strutturale della motivazione

Massime di principio

  • Il reato di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.) è configurabile anche come reato di pericolo presunto: non è indispensabile la manifestazione massiva dell'incendio, basta la potenzialità di diffusione e la tendenza a propagarsi, valutata sulle circostanze concrete
  • Elementi fattuali come piu punti di innesco, uso di liquido infiammabile, condizioni ambientali (vento, vegetazione, conformazione del terreno) e estensione di area danneggiata (anche se non enorme) rafforzano la valutazione della pericolosità potenziale dell'evento
  • Discrepanze temporali tra testimonianze (es. orari di chiamata/intervento) non sono decisive se la ricostruzione complessiva dei fatti indica durata e propagazione del fuoco; la rilevanza va valutata nel quadro probatorio complessivo
  • La Corte di Cassazione ha limiti nel sindacare la prova: non può riformare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito se la motivazione è logica, coerente e adeguatamente fondata sui mezzi istruttori
  • Per impugnare con successo una condanna per incendio boschivo conviene aggredire la completezza e la coerenza del quadro probatorio nei gradi di merito, dimostrando specificamente l'assenza degli elementi di potenzialità di propagazione o l'erronea deduzione di tali elementi dai fatti contestati

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