Sentenza del 27/01/2016 n. 1461 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento ai fini Irpeg per il 1999. L’Agenzia ha impugnato la decisione della CTR della Campania, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della società pronunciato dalla CTP di Napoli, articolando due motivi: 1) violazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 12 del D.Lgs. n. 218/1992, perché il ricorso introduttivo era stato spedito in busta anziché in plico e, secondo l’Agenzia, avrebbe dovuto rilevare la data di ricezione, tardiva, e non quella di spedizione; 2) violazione dell’art. 66, comma 3, del T.U.I.R. e dell’art. 2697 c.c., nonché omessa motivazione, in relazione alla deduzione della minusvalenza per crediti inesigibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo, ha ritenuto che l’uso del plico serve a certificare l’identità del ricorso e a prevenire contestazioni; non giustifica però il venir meno del principio per cui la tempestività si valuta con riferimento alla spedizione, quando l’identità dell’atto non è contestata. Sul secondo, ha escluso sia la violazione delle regole sull’onere della prova sia il vizio motivazionale: la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto, ritenendo irrecuperabili i crediti in considerazione dei vari tentativi di recupero, e aveva motivato, seppure sinteticamente. È quindi rimasta ferma la decisione favorevole alla contribuente. L’Agenzia, soccombente, è stata condannata alle spese, liquidate in 10.000 euro omnicomprensivi.
Norme richiamate
Artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992
Essendo questa la ratio, non appare possibile inferirne la deroga del generale principio che la tempestività di un invio (o notifica o simili) va rapportato all'invio e non alla ricezione, in mancanza di una contestazione della predetta identità.
La spedizione del ricorso in busta anziché in plico non comporta, di per sé, che la tempestività debba essere valutata alla data di ricezione. Se l’identità del ricorso non è contestata, rileva la data di spedizione.
Art. 12 del D.Lgs. n. 218/1992
La normativa che prescrive la spedizione diretta del ricorso a mezzo di plico ha la evidente ragione di evitare ogni contestazione in ordine alla identità del ricorso, che potrebbe sorgere ove fosse spedito in busta chiusa, e ciò perchè, dato il tipo di spedizione, mancherebbe la possibilità di certificarne l'identità.
La prescrizione del plico è diretta a garantire la riconoscibilità e l’identità del ricorso spedito; non produce automaticamente l’irrilevanza della data di spedizione in assenza di una contestazione sull’identità dell’atto.
Art. 66, comma 3, del T.U.I.R.
La Corte non formula una nuova interpretazione della disposizione: esclude che la sentenza impugnata abbia enunciato un principio di diritto contrario a quello sostenuto dall’Amministrazione sulla prova dei crediti inesigibili. La valutazione dell’irrecuperabilità dei crediti, fondata sui tentativi di recupero, è considerata un accertamento di fatto.
La decisione non modifica il criterio legale di ripartizione dell’onere della prova; chiarisce che la CTR non lo aveva violato, avendo valutato in fatto i tentativi di recupero dei crediti e concluso per la loro irrecuperabilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la normativa richiede la spedizione del ricorso in plico, la finalità è assicurare che l’atto spedito sia identificabile. Se tale identità non è contestata, la spedizione in busta non sposta automaticamente il momento di valutazione della tempestività dalla spedizione alla ricezione.
- La valutazione dell’effettiva inesigibilità di un credito può costituire un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In Cassazione non è sufficiente riproporre una diversa lettura delle prove come violazione dell’onere probatorio.
- Una motivazione sintetica non equivale a motivazione omessa se espone, anche brevemente, gli elementi decisivi della conclusione, come i tentativi di recupero che giustificano l’irrecuperabilità dei crediti.
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