Cassazione Penale, Sentenza n. 16781/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi impugnano l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 25/03/2022 e il rigetto del riesame del 16/06/2022. Critiche principali: per entrambi, doglianze sulla insufficiente prova indiziaria a fondamento dell'accusa di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) tramite esclusivo uso di intercettazioni; per Ferdinando contestazione anche della qualificazione del fatto come corruzione elettorale (art. 416-ter c.p.), con accusa che mancherebbe di individuazione temporale, di luogo e di concrete modalità dell'accordo elettorale e di elementi probatori che attestino un patto di procacciamento di voti mediante l'uso del metodo mafioso. Ulteriori censure: errori identificativi nelle intercettazioni, interpretazioni apodittiche di termini e contesti (es. "mangiata", riferimenti alla dote), mancata considerazione del cosiddetto "tempo silente" (art. 292 c.p.p.) e difetto di motivazione sulle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi di Ascrizzi Alfredo fondati e ha annullato l'ordinanza impugnata nei suoi confronti, rilevando vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi del reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e rinviando al Collegio della cautela perché colmi la carenza motivazionale. Quanto ad Ascrizzi Ferdinando, la Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo della carenza di motivazione sui gravi indizi in relazione al reato di cui all'art. 416-ter c.p. (corruzione/accordo elettorale politico-mafioso) e ha annullato l'ordinanza in quella parte con rinvio per nuova valutazione; il ricorso è stato invece rigettato per il resto (in particolare, la contestazione di associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis è stata lasciata integra così come motivata dal giudice del riesame).
Norme richiamate
La norma è stata interpretata richiedendo, oltre all'eventuale affiliazione rituale, elementi di contesto e di comportamento che dimostrino la stabile 'messa a disposizione' dell'indagato per perseguire gli scopi della cosca; l'affiliazione rituale da sola può non essere sufficiente a costituire grave indizio senza riscontri sulla effettiva operatività e stabilità del vincolo.
La norma richiede prova di un accordo elettorale o di procacciamento di voti realizzato con l'uso del metodo mafioso; la Corte ha sottolineato la necessità che siano individuati tempo, luogo e modalità dell'accordo e elementi concreti che attestino la volontà e la capacità di procacciare voti mediante il metodo mafioso.
Rilevato nel dibattito difensivo come disciplina connessa al "tempo silente": il giudice cautelare deve motivare puntualmente l'incidenza del decorso del tempo sulla persistenza delle esigenze cautelari quando i fatti risalgono a tempo antecedente.
Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
Giurisprudenza richiamata per il significato di "messa a disposizione" e per i criteri di valutazione dell'affiliazione rituale: l'affiliazione può costituire grave indizio se inserita in un quadro probatorio che ne evidenzi serietà, effettività e contribuzione permanente all'associazione.
Principio di limitazione del sindacato di merito in Cassazione
La Corte ha ribadito che la Cassazione, nel giudizio sulle misure cautelari, non può riformulare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito salvo che emergano manifesti vizi di motivazione o illogicità; non è ammessa la semplice riconsiderazione del materiale probatorio a fini di diversa valutazione.
Massime di principio
- L'affiliazione rituale (dote/rito) può essere indizio significativo ma occorrono elementi di contesto che dimostrino la stabile 'messa a disposizione' dell'indagato: senza comportamenti reiterati e concreti a favore dell'associazione l'affiliazione da sola può non superare la soglia dei gravi indizi.
- Le intercettazioni vanno valutate criticamente: hanno maggior peso se contengono dichiarazioni dirette e partecipazione dell'indagato; conversazioni di terzi, riferimenti temporali lontani o termini ambigui richiedono elementi di corroborazione per raggiungere la gravità indiziaria.
- Per le ipotesi di 'corruzione elettorale' o patti elettorali politico-mafiosi (art. 416-ter) è necessario che emergano con chiarezza il contenuto dell'accordo, il tempo e le modalità concrete del procacciamento di voti e l'impiego del metodo mafioso; mere allusioni o speranze non sono sufficienti.
- Il 'tempo silente' (intervallo significativo tra fatti e misura cautelare) impone al giudice di motivare la persistenza delle esigenze cautelari; la semplice gravità del reato non basta senza specifiche ragioni sull'attualità del pericolo.
- In Cassazione le censure devono mirare a vizi di diritto o a manifesta illogicità della motivazione: non è ammessa una rivalutazione globale dei fatti o una diversa lettura delle prove se non per vizî logici o violazioni normative evidenti.
- Per la difesa, è strategico contestare l'identificazione nelle intercettazioni, chiedere la contestualizzazione temporale delle conversazioni, dimostrare l'assenza di compiti effettivi o disponibilità di mezzi (es. armi) e sottolineare la mancanza di elementi che attestino un potere effettivo di controllo territoriale o un patto elettorale concreto.
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