Cassazione Civile, Ordinanza n. 41335/2021 del 23/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello e confermato l'annullamento di avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2009. La controversia ruotava attorno alla notifica dell'avviso di accertamento prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. 212/2000, a seguito di verifica fiscale. L'Ufficio ha sostenuto che l'urgenza derivasse dall'imminente scadenza del termine decadenziale per l'accertamento, richiamando nel PVC anche la necessità di limitare l'intervento alla sola annualità 2009 per l'approssimarsi della decadenza. La società resistente ha controricorso. La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico, ribadendo che la sola imminenza della decadenza non integra ragione di urgenza idonea a derogare al termine dilatorio e che l'Amministrazione deve provare fatti concreti, esterni alla propria sfera di conoscibilità, che abbiano reso necessaria l'anticipazione dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha confermato la decisione della CTR, ritenendo corretta l'esclusione della sussistenza di un'urgenza tale da giustificare la notifica dell'avviso di accertamento prima del decorso dei 60 giorni dall'accesso/verifica. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 10.270,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Il termine dilatorio di 60 giorni dopo la chiusura delle operazioni di verifica è obbligatorio; la sua inosservanza è consentita solo in presenza di una reale e provata urgenza.
È il parametro formale dedotto per denunciare in cassazione la violazione di legge.
Massime di principio
- Nelle verifiche fiscali eseguite mediante accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, l'avviso di accertamento non può essere emesso prima del decorso del termine di 60 giorni, salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche ragioni di urgenza.
- La ragione di urgenza non può consistere nella sola imminente scadenza del termine decadenziale per l'accertamento, poiché tale evenienza rientra nella sfera organizzativa dell'Ufficio e non integra di per sé un fattore esterno e non imputabile.
- L'onere di provare l'esistenza dell'urgenza che consente di derogare al termine dilatorio grava integralmente sull'Amministrazione finanziaria.
- La violazione del termine di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente comporta invalidità dell'atto impositivo, senza che sia necessario distinguere tra tributi armonizzati e non quando la normativa interna già preveda tale sanzione.
- La tutela del contraddittorio endoprocedimentale è valutata ex ante dal legislatore, con conseguente irrilevanza di una prova di resistenza quando la legge commina espressamente la nullità per la sua violazione.
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