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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09008/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello che li aveva ritenuti responsabili di truffa. I ricorrenti deducevano: 1) l’intervenuta prescrizione del reato; 2) la pretesa illogicità della motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove; 3) l’eccessività della pena e l’erroneo riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p.; 4) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 5) il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte osserva che la condotta contestata consisteva nell’aver sottoscritto un contratto di cessione d’azienda con il solo scopo di effettuare ricariche ed acquistare biglietti "gratta e vinci" a spese della persona offesa, senza pagare il corrispettivo, integrando artifici e raggiri.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione perché l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto non consentite e infondate le censure sulla motivazione della responsabilità, sulla quantificazione della pena, sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, rilevando che la sentenza di merito aveva motivato in modo congruo e non illogico su gravità del fatto, modalità esecutive, intensità del dolo, danno alla persona offesa, precedenti penali e prognosi sfavorevole. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    indica il reato di truffa oggetto della contestazione e della declaratoria di responsabilità nei gradi di merito; la Corte ribadisce che gli artifici e raggiri possono consistere nella strumentalizzazione di un contratto per ottenere prestazioni senza corrispettivo.

  • art. 61 n. 7 c.p.

    l’aggravante patrimoniale è richiamata come correttamente ritenuta dal giudice di merito; la Corte reputa non sindacabile in cassazione la relativa valutazione, se adeguatamente motivata.

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio di commisurazione della pena in relazione a gravità del fatto, modalità della condotta e personalità dell’imputato.

  • artt. 610 e 611 comma 1 c.p.p.

    richiamati per escludere la trattazione con discussione orale, poiché il procedimento era fissato per la decisione senza partecipazione delle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova lettura delle prove o una diversa ricostruzione storica dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito; il controllo della Cassazione resta circoscritto alla tenuta logica e giuridica della motivazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, non può essere rilevata l’eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
  • La truffa può essere integrata anche mediante l’uso strumentale di un contratto apparentemente lecito, se esso viene sottoscritto con il solo fine di conseguire un vantaggio economico senza pagamento del corrispettivo, mediante artifici o raggiri.
  • La determinazione della pena, il riconoscimento delle aggravanti e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi e non presenti manifeste illogicità.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice fonda un giudizio prognostico sfavorevole su elementi concreti della personalità dell’imputato, quali precedenti penali o pregresse concessioni del beneficio.
  • In sede di legittimità, il diniego delle attenuanti generiche non richiede la confutazione analitica di ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa, essendo sufficiente la considerazione di quelli ritenuti decisivi dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTruffaPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiPrescrizione del reato

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