Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20241/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Un detenuto ristretto presso il carcere di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice di sorveglianza che gli aveva negato la possibilità di acquistare una casseruola di diametro diverso da quelle previste nel modello 72 e un ulteriore pezzo di pentolame. Il ricorso contestava, in sostanza, il diniego opposto dall'amministrazione penitenziaria in ordine alle dimensioni e alla tipologia degli utensili consentiti ai detenuti. La Corte rileva che la doglianza non censura un comportamento dell'amministrazione incidente sul diritto soggettivo in quanto tale, ma riguarda soltanto le modalità di esercizio di quel diritto, affidate alla discrezionalità amministrativa per esigenze di ordine e disciplina interne.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse fuori dal perimetro del reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis ord. pen., perché diretta a contestare una scelta organizzativa dell'amministrazione penitenziaria relativa alle dimensioni e al numero delle padelle consentite ai detenuti, scelta rimessa alla discrezionalità dell'istituto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35-bis ord. pen.

    Il reclamo giurisdizionale richiede che sia dedotto un comportamento dell'amministrazione penitenziaria che incida sul diritto soggettivo in quanto tale, non solo sulle modalità di esercizio del diritto, le quali restano affidate alla discrezionalità amministrativa per esigenze di ordine e disciplina interne.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità del reclamo giurisdizionale in materia penitenziaria non basta allegare la lesione di un diritto soggettivo in astratto: occorre denunciare un comportamento dell'amministrazione che incida sul diritto stesso, e non soltanto sulle sue modalità di esercizio.
  • Le scelte organizzative interne dell'istituto penitenziario, quando riguardano profili discrezionali connessi all'ordine e alla disciplina, non sono di regola sindacabili come violazione di un diritto soggettivo se attengono solo alle modalità concrete di fruizione del bene o del servizio richiesto.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare una determinazione discrezionale dell'amministrazione penitenziaria, senza evidenziare una lesione diretta del diritto soggettivo, è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.