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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18441/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda di asilo e, in subordine, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte però non ha esaminato i motivi di censura nel merito, perché ha rilevato d'ufficio la mancanza di una valida procura alle liti: la procura speciale apposta al ricorso era priva della certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, requisito richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. La Corte ha escluso che il vizio fosse sanato da una successiva attestazione della data del rilascio, depositata dalla difesa in seguito, poiché tale attestazione deve essere contestuale al conferimento della procura. Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di valida procura speciale alle liti. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15177/2021, poi confermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 13/2022, secondo cui, nelle controversie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, la procura deve indicare espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità, anche con unica sottoscrizione. La Corte ha inoltre posto a carico del ricorrente, se dovuto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Non ha provveduto sulle spese per difetto di attività difensiva della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

    "richiesta a pena di inammissibilità"

    La procura speciale per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale deve contenere l'indicazione esplicita della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sulla posteriorità della procura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta al vizio della procura, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato grava sulla parte ricorrente, non sul difensore.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "pari a quello previsto per il ricorso"

    L'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità è parametrato al contributo unificato previsto per il ricorso.

  • d.lgs. 25/2008

    La disciplina processuale speciale in materia di protezione internazionale impone requisiti formali stringenti per la procura al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, il ricorso per cassazione è inammissibile se la procura speciale non contiene l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sulla sua posteriorità.
  • La certificazione del difensore circa la data di rilascio della procura deve essere contestuale al conferimento dell'incarico e non può essere validamente resa in un momento successivo con efficacia retroattiva.
  • Il vizio della procura nelle materie assoggettate alla disciplina speciale non è sanato da una successiva attestazione depositata dopo la proposizione del ricorso.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di valida procura, l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 è posto a carico della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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