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Parere

Parere n. 937/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora Chiara Di Ciaula contro il Comune di Modugno e nei confronti della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Furano”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Guido Rossa”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Lavinia”, del Condominio Marconi di via Caduti sul Lavoro n. 3, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Mod. 1”, dell’impresa individuale “Ventrella Donato Maria”, per l’annullamento dell’atto del Comune di Modugno n. 9136 del 17 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202500771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota del Comune di Modugno n. 9136 del 17 febbraio 2025, con cui è stata comunicata la sospensione della procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 in attesa dell’accertamento dell’eventuale usucapione del compendio immobiliare

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, comproprietaria di un’area occupata e irreversibilmente trasformata dal Comune di Modugno per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica senza decreto di esproprio, ha impugnato la nota con cui l’amministrazione ha sospeso il procedimento di acquisizione sanante deliberato dal Consiglio comunale nel 2020, in attesa di un accertamento giudiziale o in sede di mediazione dell’eventuale acquisto per usucapione del bene. Ha sostenuto: che la deliberazione consiliare n. 27/2020 avrebbe interrotto il termine ventennale di usucapione o comunque escluso l’animus rem sibi habendi del Comune; che il termine non avrebbe potuto decorrere dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001, ma dalla successiva entrata in vigore dell’art. 42-bis; che l’occupazione illegittima non sarebbe possesso utile all’usucapione, trattandosi di illecito permanente e altrimenti configurandosi una forma di espropriazione indiretta; e che l’azione civile precedentemente promossa per il risarcimento del danno non avrebbe comportato rinuncia abdicativa alla proprietà. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, ritenendo la nota un atto endoprocedimentale non decisorio, e ha sostenuto nel merito la possibilità di far accertare giudizialmente l’usucapione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha riqualificato la domanda in base al suo contenuto sostanziale, ritenendo che la ricorrente non avesse proposto una mera azione di annullamento della nota comunale, ma un’azione diretta all’accertamento negativo dell’insussistenza dell’usucapione in favore del Comune e all’accertamento positivo della persistenza del diritto di comproprietà. Tale domanda esula dal perimetro del ricorso straordinario, che ha natura tipicamente impugnatoria e consente soltanto azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi. Inoltre, la controversia riguarda principalmente il diritto soggettivo di proprietà e ricade nella giurisdizione del giudice ordinario. Non è applicabile l’art. 8, comma 1, c.p.a., perché la proprietà non costituisce una questione pregiudiziale o incidentale da esaminare senza efficacia di giudicato, ma rappresenta l’oggetto principale della domanda. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; la domanda cautelare è rimasta assorbita.

Osservazioni

Qualificazione sostanziale dell’azione

La Sezione ha ritenuto possibile anche in sede giustiziale qualificare l’azione in base al suo contenuto effettivo, prescindendo dalla veste formale e dal nomen iuris utilizzato dalla parte. Nel caso concreto, la domanda formalmente proposta come annullamento è stata qualificata come azione di accertamento negativo dell’usucapione comunale e positivo della persistenza del diritto di proprietà della ricorrente.

Ammissibilità del ricorso straordinario

Il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente azioni dirette all’annullamento di provvedimenti amministrativi. Non può essere utilizzato per ottenere un accertamento autonomo su situazioni di diritto soggettivo.

Giurisdizione sulla proprietà

La titolarità del diritto di proprietà costituiva la questione principale della controversia, sicché la relativa cognizione spettava al giudice ordinario. L’art. 8, comma 1, c.p.a. consente al giudice amministrativo di conoscere diritti soltanto in via pregiudiziale o incidentale e senza efficacia di giudicato, situazione non ricorrente nel caso esaminato.

Domanda cautelare

La domanda cautelare è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura di acquisizione sanante deliberata dal Comune, ma la Sezione non esamina nel merito i presupposti della sua applicazione.

  • art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

    il ricorso straordinario è ammesso per la tutela di interessi legittimi e di diritti soggettivi connessi con l’atto, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge

    La Sezione richiama il tenore della disposizione per affermare la natura tipicamente impugnatoria del ricorso straordinario, limitato alle azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi.

  • art. 7, comma 8, c.p.a.

    Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa

    La norma impedisce l’utilizzo del ricorso straordinario per controversie rientranti nella giurisdizione ordinaria, come quella avente a oggetto in via principale il diritto di proprietà.

  • art. 8, comma 1, c.p.a.

    Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale

    La disposizione non è applicabile quando il diritto soggettivo costituisce l’oggetto principale della domanda e il provvedimento richiesto dovrebbe avere efficacia decisoria sulla sua titolarità.

  • art. 34, comma 1, l. n. 111/2011

    introduzione dell’art. 42-bis nel d.P.R. n. 327/2001

    È richiamata dalla ricorrente per sostenere che il termine per l’usucapione avrebbe dovuto decorrere dalla data di entrata in vigore dell’art. 42-bis; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la domanda deve essere qualificata secondo il suo contenuto sostanziale, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla parte.
  • Il ricorso straordinario è un rimedio tipicamente impugnatorio e non consente la proposizione autonoma di azioni di accertamento su diritti soggettivi.
  • Quando la controversia ha come oggetto principale l’accertamento della titolarità di un diritto di proprietà, essa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non può essere introdotta mediante ricorso straordinario.
  • L’art. 8, comma 1, c.p.a. consente al giudice amministrativo di esaminare diritti soggettivi soltanto in via pregiudiziale o incidentale e senza efficacia di giudicato; non opera quando l’accertamento del diritto costituisce il petitum principale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario assorbe la domanda cautelare proposta contestualmente.

Ricorso straordinario sull’acquisizione sanante e sull’eventuale usucapione comunale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una comproprietaria contro il Comune di Modugno, avente a oggetto la nota con cui il Comune ha comunicato la sospensione della procedura di acquisizione sanante di un’area occupata e trasformata per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica.

Premesse e vicenda amministrativa

L’area era stata occupata dal Comune senza l’adozione di un provvedimento di espropriazione. Con deliberazione consiliare n. 27 del 20 luglio 2020 il Comune aveva disposto l’acquisizione sanante dell’intero compendio ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, demandando agli uffici l’avvio del procedimento attuativo e il pagamento o deposito delle somme dovute ai proprietari.

Poiché il procedimento non era stato avviato, la proprietaria ne aveva sollecitato l’attivazione. Con la nota impugnata, il Responsabile del Servizio lavori pubblici ha comunicato che la procedura era stata sospesa in attesa di verificare, in sede di mediazione obbligatoria o giudiziale, l’eventuale acquisto per usucapione del compendio da parte del Comune.

Motivi dedotti dalla ricorrente

La ricorrente ha sostenuto che:

  • la deliberazione consiliare del 2020 avrebbe interrotto il termine ventennale per l’usucapione o comunque escluso l’animus rem sibi habendi del Comune;
  • il termine per l’usucapione avrebbe dovuto decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, e non dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001;
  • l’occupazione illegittima non avrebbe potuto costituire possesso utile all’usucapione, perché integrativa di un illecito permanente e perché una diversa soluzione avrebbe reintrodotto forme di espropriazione indiretta;
  • la precedente azione civile per il risarcimento del danno non avrebbe comportato rinuncia abdicativa al diritto di proprietà.

Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, qualificando la nota come atto endoprocedimentale privo di contenuto decisorio, e ha difeso la possibilità di ottenere giudizialmente l’accertamento dell’usucapione in applicazione dei principi di economicità, razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Qualificazione sostanziale della domanda

La Sezione ha ritenuto che, anche in sede giustiziale, l’azione debba essere qualificata in base al suo contenuto effettivo. Sebbene la ricorrente avesse formalmente chiesto l’annullamento della nota comunale, le censure miravano sostanzialmente a ottenere:

  • l’accertamento negativo del mancato acquisto della proprietà per usucapione da parte del Comune;
  • l’accertamento positivo della permanenza del diritto di comproprietà della ricorrente;
  • il riconoscimento degli effetti interruttivi attribuiti alla deliberazione consiliare del 2020;
  • l’esclusione dell’idoneità dell’occupazione illegittima a fondare l’usucapione;
  • l’accertamento dell’assenza di una rinuncia abdicativa alla proprietà.

Limiti del ricorso straordinario

Secondo la Sezione, l’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971 configura il ricorso straordinario come rimedio tipicamente impugnatorio, volto all’eliminazione di provvedimenti amministrativi mediante una pronuncia caducatoria. Esso non può essere utilizzato per introdurre un’autonoma azione di accertamento.

La domanda proposta eccedeva quindi il perimetro del rimedio, perché richiedeva una pronuncia sulla titolarità del diritto di proprietà e sull’eventuale acquisto per usucapione.

Riparto di giurisdizione

La Sezione ha inoltre richiamato l’art. 7, comma 8, c.p.a., secondo cui il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Nel caso concreto, la questione relativa alla proprietà del compendio immobiliare costituiva l’oggetto principale della controversia e riguardava un diritto soggettivo, con conseguente devoluzione al giudice ordinario.

Non era applicabile l’art. 8, comma 1, c.p.a., che consente al giudice amministrativo di conoscere, senza efficacia di giudicato, le questioni relative a diritti soggettivi quando esse siano soltanto pregiudiziali o incidentali. Nel caso in esame, invece, l’accertamento della proprietà e dell’usucapione non era strumentale alla decisione su una diversa questione amministrativa, ma costituiva il contenuto principale della domanda.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. La Sezione non ha esaminato nel merito le questioni relative all’usucapione, agli effetti della deliberazione comunale, alla natura dell’occupazione illegittima o alla rinuncia abdicativa, poiché tali questioni erano assorbite dal rilievo preliminare di inammissibilità. La domanda cautelare è rimasta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaOccupazione illegittima e acquisizione sanante
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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