Cassazione Civile, Ordinanza n. 30756/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione del risarcimento dovuto per la definitiva perdita della proprietà di due porzioni di terreno, irreversibilmente trasformate e destinate a opera pubblica a seguito di illegittima ablazione risalente al 10 agosto 1982. In sede di rinvio, la Corte d'appello aveva quantificato il danno in euro 123.428,00, ritenendo, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, che i suoli, pur non edificabili perché ricadenti in zona di rispetto ferroviario, avessero comunque una capacità di utilizzazione intermedia, in particolare per impianti sportivi. La società espropriante ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato le ragioni poste dal c.t.u. a fondamento della riduzione del 50% dei ricavi (evitare una sostanziale equiparazione ai terreni edificabili, considerare i tempi morti tra le partite, l'inclemenza del tempo e il minor utilizzo in età scolare); 2) violazione di norme processuali e di difesa per avere la Corte e il c.t.u. esaminato osservazioni del c.t.p. del proprietario asseritamente tardive; 3) ancora omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte avesse valorizzato la possibilità di ottenere autorizzazioni per impianti sportivi nonostante, secondo la ricorrente, ciò sarebbe stato incompatibile con la discrezionalità dell'ente e con il regime delle fasce di rispetto ferroviario.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva omesso l'esame di un fatto decisivo, ma aveva espresso una motivazione congrua e superiore al minimo costituzionale, limitandosi a discostarsi parzialmente dalle conclusioni del c.t.u. con una diversa valutazione del coefficiente di abbattimento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e comunque lo ha ritenuto infondato, precisando che eventuali irregolarità della consulenza tecnica rilevano solo se abbiano concretamente leso il diritto di difesa. Ha infine dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, osservando che le deduzioni difensive non costituiscono un fatto storico ex art. 360 n. 5 c.p.c., che il motivo non era autosufficiente, e che la possibilità di considerare utilizzazioni intermedie dipendenti da autorizzazioni amministrative è coerente con il principio già enunciato nel precedente giudizio di legittimità, salvo impedimenti oggettivi al rilascio delle autorizzazioni. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di legittimità per omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo effettivamente trascurato, non per la mera contestazione delle argomentazioni o dei criteri valutativi adottati dal consulente o dal giudice.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta superiore al minimo costituzionale, quindi non nulla.
Le eventuali irregolarità del contraddittorio nella consulenza tecnica sono rilevanti solo se concretamente lesive del diritto di difesa.
Richiamato nel contesto delle dedotte nullità procedimentali, ma ritenuto non violato in modo decisivo.
La tardività delle osservazioni alla c.t.u. non comporta di per sé nullità se non incide concretamente sul diritto di difesa.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso una lesione concreta del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente, ma non è stata ravvisata alcuna violazione processuale idonea a incidere sulla decisione.
artt. 49, 50, 60 d.P.R. n. 753/1980
Richiamati per qualificare i suoli come inedificabili e per discutere la possibilità di deroghe alle distanze di rispetto ferroviario; la Corte ha ritenuto rilevante la sola astratta possibilità di utilizzazioni intermedie assentite dalla normativa vigente.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il deposito di memoria da parte del resistente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- Il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio con motivazione critica e puntuale, senza che ciò integri di per sé omesso esame di un fatto decisivo.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non riguarda la diversa valutazione delle argomentazioni tecniche o dei criteri estimativi, ma solo la mancata considerazione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- Le irregolarità nello svolgimento della consulenza tecnica non determinano nullità processuale se non è dimostrata una concreta compressione del diritto di difesa.
- Nella stima indennitaria di un suolo non edificabile, possono rilevare le utilizzazioni intermedie tra agricola ed edificatoria, purché esse siano astrattamente assentite dalla normativa vigente o subordinabili a autorizzazioni amministrative, salvo impedimenti oggettivi al loro rilascio.
- Le deduzioni difensive o le critiche alla consulenza tecnica non costituiscono, di per sé, "fatti" ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
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