Cassazione Civile, Ordinanza n. 38857/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, sul piano della decorrenza del trattamento, di applicare alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità la c.d. finestra mobile introdotta dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010. La Corte d'appello aveva ritenuto che la finestra annuale si applicasse anche a un lavoratore invalido all'80%, in quanto la disciplina speciale di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 avrebbe inciso solo sul momento di erogazione e non sul requisito anagrafico. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, formulato ex art. 360, n. 3, c.p.c., il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992 e dell'art. 12 l. n. 122 del 2010, sostenendo che la finestra mobile non dovrebbe applicarsi alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, poiché la ratio della disciplina sarebbe quella di evitare un ulteriore ritardo nella liquidazione a carico di lavoratori fragili già esentati dall'elevazione dell'età pensionabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura. Ha richiamato il proprio precedente orientamento secondo cui la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità rientra nell'ambito soggettivo di applicazione del regime delle finestre mobili previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, perché la norma, nel riferirsi in modo ampio ai soggetti che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia, comprende anche coloro che accedono al trattamento alle età previste da ordinamenti speciali. Non sono state liquidate spese nei confronti della parte rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992
pensione di vecchiaia anticipata
La disposizione è richiamata come base del trattamento pensionistico anticipato per invalidità; la Corte non ne esclude la natura di pensione di vecchiaia e la considera compatibile con l'applicazione della finestra mobile.
art. 12, comma 1, d.l. n. 78 del 2010
La norma è interpretata nel senso che lo slittamento della decorrenza del trattamento si applica in modo ampio a tutti i soggetti che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia, compresi quelli che vi accedono in base a ordinamenti speciali o a requisiti agevolati per invalidità.
conversione del d.l. n. 78 del 2010
La legge di conversione conferma il regime delle finestre mobili applicabile alla fattispecie.
È il vizio denunciato dal ricorrente per lamentare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
È richiamato per la definizione camerale del ricorso mediante proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È la norma cui rinvia il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, il regime delle finestre mobili introdotto dalla riforma del 2010 si applica anche ai trattamenti spettanti agli invalidi in misura non inferiore all'80%, salvo diversa previsione espressa del legislatore.
- Ai fini dell'applicazione della finestra mobile, rileva il tenore testuale ampio dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, che ricomprende non solo i soggetti che maturano il diritto a una determinata età anagrafica, ma anche quelli che accedono al pensionamento di vecchiaia 'negli altri casi' previsti da ordinamenti speciali.
- La qualificazione del trattamento come pensione di vecchiaia, anche quando anticipata per condizioni soggettive di invalidità, comporta l'applicazione delle discipline generali sulla decorrenza introdotte successivamente, se la norma sopravvenuta non contiene un'espressa esclusione.
- Il ricorso per cassazione fondato su una diversa lettura della ratio legis è infondato quando il dato testuale e il precedente consolidato della Corte chiariscono l'ambito applicativo della disposizione.
- In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa processuale vigente.
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