Cassazione Penale, Sentenza n. 21689/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una misura cautelare personale emessa nei confronti di un indagato per concorso nella coltivazione di 68 piante di cannabis. Il Tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza applicativa della misura rilevando d’ufficio la nullità derivante dall’omesso interrogatorio preventivo previsto dall’art. 291, comma 1-quater, c.p.p. Il pubblico ministero ha impugnato l’ordinanza sostenendo che, nel caso concreto, l’interrogatorio preventivo non era dovuto perché la misura era stata applicata anche in presenza di esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. b), c.p.p. (pericolo di fuga), oltre che della lett. c), e dunque rientrava nelle eccezioni che escludono il previo interrogatorio. La difesa ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il Gip avesse richiamato solo formalmente le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e b), senza reale motivazione, e che pertanto la nullità fosse correttamente rilevata dal riesame.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero, ha annullato l’ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria. La Corte ha ritenuto che il giudice della cautela avesse effettivamente motivato, sia pure sinteticamente, anche in ordine al pericolo di fuga, richiamando la rapida dileguazione degli altri indagati al momento del sopralluogo. Poiché il previo interrogatorio ex art. 291, comma 1-quater, c.p.p. non è richiesto quando sussistano esigenze cautelari ostative come il pericolo di fuga, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto confrontarsi con tale profilo e non poteva annullare la misura per la sola omissione dell’interrogatorio. Il rinvio è stato disposto per nuovo esame della sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e/o di fuga, e quindi della necessità del previo interrogatorio.
Norme richiamate
art. 291, comma 1-quater, c.p.p.
"prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari... salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione a determinati delitti"
Il previo interrogatorio preventivo è regola generale, ma è escluso nei casi di esigenze cautelari ostative, tra cui il pericolo di fuga e il pericolo di inquinamento della prova; quanto alla lett. c), l’esenzione opera solo per i delitti indicati dalla norma.
L’omissione dell’interrogatorio preventivo, quando dovuto, è sanzionata con nullità dell’ordinanza cautelare.
art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p.
Il pericolo di inquinamento della prova è una delle esigenze cautelari che escludono il previo interrogatorio.
art. 274, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il pericolo di fuga è una delle esigenze cautelari ostative al previo interrogatorio.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
L’esigenza di reiterazione del reato rileva come causa ostativa solo nei casi e per i delitti espressamente richiamati dall’art. 291, comma 1-quater, c.p.p.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte richiama la qualificazione della nullità come nullità generale a regime intermedio.
Le nullità generali sono soggette ai termini di rilevabilità previsti dalla disciplina codicistica.
Le regole di deducibilità e preclusione vanno lette in relazione alla peculiarità del procedimento cautelare e dell’atto a sorpresa.
L’interrogatorio di garanzia è successivo all’esecuzione della misura e non sostituisce l’interrogatorio preventivo quando questo sia imposto.
Il rinvio è disposto al tribunale competente per il nuovo giudizio nel procedimento di riesame.
Ha introdotto nel sistema l’interrogatorio preventivo obbligatorio prima dell’applicazione della misura cautelare, salvo eccezioni.
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione delle misure cautelari personali, il previo interrogatorio dell’indagato è regola generale, ma non è richiesto quando il giudice ravvisi esigenze cautelari ostative, in particolare il pericolo di fuga o il pericolo di inquinamento della prova.
- La nullità derivante dall’omesso interrogatorio preventivo, quando esso sia prescritto, incide sul titolo cautelare ed è deducibile nel giudizio di riesame; il giudice del riesame deve verificare anche la necessità o meno di tale interrogatorio.
- Se l’ordinanza cautelare valorizza anche il pericolo di fuga o il pericolo di inquinamento probatorio, il tribunale del riesame non può annullarla per omessa interlocuzione preventiva senza confrontarsi con tali autonome ragioni ostative.
- L’interrogatorio di garanzia successivo all’esecuzione della misura non surroga l’interrogatorio preventivo previsto dall’art. 291, comma 1-quater, c.p.p.; la mancata eccezione in sede di interrogatorio postumo non preclude necessariamente la deduzione del vizio nel riesame.
- Il tribunale del riesame ha cognizione piena sulla legittimità del titolo cautelare e deve esaminare tanto i gravi indizi e le esigenze cautelari quanto l’eventuale necessità del previo interrogatorio, salvo divieto di reformatio in peius.
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