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Sentenza

Sentenza del 31/08/2025 n. 24275 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento IVA per il 2014, che aveva ridotto la detrazione applicando il pro rata alle fatture di «acconto per trading» emesse da AA Spa nei confronti della controllata FIB Srl. L’Ufficio riteneva che le fatture, pur formalmente riferite ad anticipi per l’acquisto di materie prime, documentassero in realtà operazioni onerose di negoziazione di crediti, esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 633/1972. La contribuente contestava la qualificazione finanziaria e sosteneva, in sintesi, che fosse semmai la parte finanziata, che mancasse l’onerosità e che l’operazione fosse occasionale e accessoria. Contestava inoltre che l’istanza sanzionatoria presentata da FIB potesse valere come confessione a suo carico. La ripresa aveva determinato una maggiore IVA dovuta di 787.958 euro, applicando una percentuale di detrazione del 91%.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili: sotto la denuncia di violazione di legge, la società chiedeva in realtà una nuova valutazione dei fatti e delle prove, già ricostruiti dal giudice di merito; tale giudice aveva accertato che l’anticipazione delle fatture serviva a creare crediti da compensare con i debiti da cash pooling e costituiva quindi una negoziazione onerosa di crediti, non una mera cessione di denaro né un’operazione gratuita. Il terzo motivo è stato dichiarato infondato: l’operazione non era occasionale o accessoria, perché funzionale e necessaria all’attività di centrale acquisti e al sistema di tesoreria del gruppo. Il quarto motivo, relativo agli effetti dell’istanza sanzionatoria di FIB, è rimasto assorbito. È così confermata la decisione tributaria di secondo grado, con il recupero IVA e il pro rata applicato dall’Ufficio. AA Spa è stata condannata a pagare all’Agenzia delle entrate 18.000 euro per le spese del giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 19, commi 2 e 5, e art. 19-bis, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 633/1972

    Secondo il comma 2 dell'art. 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, ai fini del calcolo della percentuale di detrazione, non si tiene conto, "quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10".

    Le operazioni esenti di negoziazione di crediti entrano nel calcolo del pro rata, salvo che non costituiscano attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili. L’occasionalità e l’accessorietà si valutano in concreto, considerando l’attività effettivamente svolta: nel caso deciso, la negoziazione dei crediti era funzionale e necessaria all’attività di centrale acquisti e al cash pooling, perciò non poteva essere esclusa dal calcolo.

  • Art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 633/1972

    Tra le operazioni esenti, previste dall'art. 10, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633 del 1972, rientrano, come si è detto, quelle di negoziazione di crediti.

    La negoziazione di crediti è un’operazione esente da IVA. La sua qualificazione dipende dalla natura effettiva della prestazione e non dalla denominazione attribuita alle fatture; può essere onerosa anche quando non sono pattuiti interessi, se la remunerazione consiste nel vantaggio economico della compensazione o nell’anticipata disponibilità della provvista.

  • Art. 3 del D.P.R. n. 633/1972

    Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l’operazione avesse natura onerosa perché l’anticipazione della fatturazione consentiva alla contribuente di ottenere la provvista e di compensare crediti e debiti, anche in assenza di un corrispettivo in forma di interessi. Il testo richiama l’articolo nell’esame dei motivi, ma non riporta una specifica proposizione interpretativa della Corte sulla disposizione.

  • Artt. 168, 173, 174 e 175 della direttiva IVA

    Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione di cui agli articoli 168, 169 e 170, sia per operazioni che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa soltanto per il prorata dell'IVA relativo alla prima categoria di operazioni.

    Quando beni o servizi sono utilizzati sia per operazioni che danno diritto alla detrazione sia per operazioni che non lo danno, la detrazione è limitata alla quota riferibile alle operazioni detraibili; la percentuale si determina secondo il rapporto tra il volume d’affari relativo alle operazioni detraibili e quello complessivo rilevante.

  • Art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997

    La disposizione è menzionata nel motivo relativo all’istanza presentata dalla controllata per l’applicazione della sanzione. La Corte non ha deciso nel merito se tale istanza avesse valore confessorio o effetti nei confronti di AA Spa, perché il quarto motivo è rimasto assorbito.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La natura IVA di un’operazione va ricostruita in base alla funzione economica effettiva e alle modalità concrete di esecuzione, non soltanto in base al nome riportato in fattura o all’inquadramento formale nell’accordo.
  • Un’operazione di negoziazione di crediti può essere onerosa anche senza interessi o pagamenti ulteriori: il vantaggio ottenuto mediante compensazione, anticipazione della provvista o differimento della richiesta di pagamento può costituire la remunerazione.
  • Il pro rata si applica quando il soggetto passivo effettua operazioni imponibili e operazioni esenti. Le operazioni esenti di negoziazione di crediti si escludono dal calcolo soltanto se, valutate concretamente, non fanno parte dell’attività propria o sono accessorie alle operazioni imponibili.
  • La qualificazione come attività occasionale o accessoria non dipende soltanto dallo statuto o dalla durata prevista dell’accordo: conta il ruolo effettivo dell’operazione nell’attività dell’impresa. Un’attività che sostiene in modo funzionale e necessario l’attività principale può non essere accessoria ai fini del pro rata.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già accertati dal giudice di merito presentando la contestazione come violazione di legge; i motivi devono denunciare un effettivo errore nell’interpretazione o applicazione della norma.
  • La richiesta sanzionatoria presentata da un’altra società del gruppo non è stata esaminata nel merito quanto ai suoi effetti nei confronti della ricorrente: su questo punto la decisione non stabilisce un principio, perché il motivo è stato assorbito.

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