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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33726/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'unico motivo era manifestamente infondato e si risolveva nella richiesta di una diversa valutazione di merito rispetto a quella razionalmente esposta dalla Corte di appello. La condanna è rimasta quindi confermata. All'inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 novembre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 14 febbraio 2025 alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione per il reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000, commesso a Napoli il 31 dicembre 2016. L'unico motivo di ricorso riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. Il ricorrente contestava la valutazione della Corte di appello, ma la Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata e meramente ripropositiva di una questione già adeguatamente esaminata. La sentenza impugnata aveva escluso la particolare tenuità valorizzando la pluralità delle fatture per operazioni inesistenti utilizzate nella dichiarazione fraudolenta e la significativa entità dell'IVA evasa, pari a euro 63.060. La difesa contrapponeva a tale motivazione una diversa valutazione di merito, non consentita nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    La norma è indicata quale disposizione incriminatrice del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della pluralità delle fatture utilizzate e della significativa entità dell'IVA evasa.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, fissata nel caso concreto in 3.000 euro.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa, in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, valorizzando congiuntamente la pluralità delle fatture utilizzate e la significativa entità dell'imposta evasa.
  • È manifestamente infondato il ricorso che riproponga una censura già adeguatamente esaminata dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sostituire alla valutazione razionale dei fatti compiuta dal giudice di merito una diversa valutazione degli elementi di fatto.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati tributariParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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