Cassazione Penale, Sentenza n. 7869/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Paterno impugna l'ordinanza del 14/05/2020 della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza di condanna del Tribunale di Rimini (18/03/2012) per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. b, cod. strada (guida in stato di ebbrezza, fatto commesso il 20/06/2009). Il ricorso per cassazione deduce due motivi principali: (1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione per aver qualificato quale generiche le doglianze di appello, che invece avrebbero indicato specificamente le censure relative all'acquisizione in istruttoria del verbale di accertamento dello stato di ebbrezza e alla mancata audizione degli operanti, nonché alle richieste di concessione di attenuanti e alla conversione della pena; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado al difensore, dopo l'irreperibilità dell'imputato, in violazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (in particolare la sentenza a Sezioni Unite Galtelli) affermando che la legge n.103/2017 non ha mutato il principio secondo cui i motivi di impugnazione devono essere specifici, ma ha anche precisato che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado non determina di per sé l'inammissibilità. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia erroneamente dichiarato l'appello inammissibile basandosi sulla presunta genericità e sulla manifesta infondatezza delle doglianze, attingendo a una valutazione non consentita ai fini dell'ammissibilità. Inoltre la Cassazione ha rilevato l'assenza di notifica dell'estratto contumaciale al difensore. Tuttavia, considerata la data del fatto (2009), è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione in epoca anteriore all'ordinanza impugnata; perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b, Codice della Strada
Norma sostanziale del reato contestato (guida in stato di ebbrezza); indicazione del tipo di illecito per cui il Paterno era stato condannato in primo grado.
Disciplina l'acquisizione di documenti e atti relativi ad accertamenti irripetibili; la Corte osserva che il verbale di accertamento dello stato di ebbrezza è direttamente acquisibile ex art. 431 e che le censure su tale acquisizione possono risultare manifestamente infondate.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la notifica dell'estratto contumaciale al difensore se l'imputato è irreperibile; la Cassazione rileva l'assenza di traccia di tale notifica nel fascicolo e considera la questione rilevante.
Norma sull'ammissibilità dell'appello penale; la Corte richiamata precisa che la novella introdotta dalla legge n.103/2017 non ha modificato il principio della specificità dei motivi ma ha recepito il consolidato orientamento giurisprudenziale.
Regole sulla procedura di inammissibilità e sulle decisioni d'ufficio dell'organo giudicante; la Corte rileva che non è consentito al giudice di merito escludere l'appello per manifesta infondatezza quando i motivi sono specifici.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata a fini comparativi: per il ricorso per cassazione esistono limiti diversi all'ammissibilità rispetto all'appello; la Corte sottolinea la diversa disciplina applicabile e la non estendibilità di alcuni controlli all'ammissibilità dell'appello.
Modifiche formali al sistema delle impugnazioni; la Corte osserva che non ha introdotto novità sostanziali rispetto all'esigenza di specificità dei motivi di appello, confermando l'orientamento giurisprudenziale preesistente.
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Principale precedente giurisprudenziale richiamato: stabilisce che la riproposizione di questioni già esaminate in primo grado non determina automaticamente inammissibilità dell'appello e che il sindacato sull'ammissibilità non può estendersi a valutare la manifesta infondatezza dei motivi quando questi siano specifici.
Sez. 6, Sentenza n. 6554 del 30/01/2020
Richiamata per confermare che la nuova formulazione normativa richiede comunque la specificità dei motivi d'impugnazione a pena di inammissibilità.
Sez. 4, Sentenza n. 4816 del 30/10/2003 (Venturi)
Richiamata in rapporto alla acquisizione dei verbali di accertamento relativi ad accertamenti irripetibili, come esempio di materiale direttamente acquisibile ai sensi dell'art. 431 c.p.p.
Massime di principio
- La specificità dei motivi di impugnazione è sempre richiesta, ma la mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado non rende automaticamente inammissibile l'appello.
- Il giudice d'appello non può dichiarare l'appello inammissibile basandosi sulla manifesta infondatezza dei motivi quando essi risultino specifici: la verifica della manifesta infondatezza non rientra nel sindacato di ammissibilità per l'appello penale.
- Le censure relative all'acquisizione di verbali per accertamenti irripetibili (es. accertamento dello stato di ebbrezza) devono considerare che tali atti possono essere direttamente acquisiti ex art. 431 c.p.p.; pertanto alcune eccezioni possono risultare manifestamente infondate se non adeguatamente fondate.
- La mancata notifica dell'estratto contumaciale al difensore, quando l'imputato sia irreperibile, costituisce una questione procedurale rilevante e va verificata nel fascicolo; può incidere sulla regolarità della formazione del giudicato o del decorso dei termini di impugnazione.
- Se, nel corso del sindacato di legittimità, emerge che il reato è estinto per prescrizione anteriore alla decisione impugnata, la Corte annulla senza rinvio per estinzione del reato.
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