Cassazione Civile, Ordinanza n. 08349/2025 del 30/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 emesso dal Comune nei confronti di una società proprietaria di un immobile. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l’appello del Comune limitandosi a condividere la decisione di primo grado sulla prova dell’inagibilità del cespite, ritenuta desunta da una perizia allegata dalla società. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato motivazione apparente e nullità della sentenza d’appello per violazione delle norme sulla motivazione, lamentando che la CTR si fosse limitata a un adesivo richiamo alla pronuncia di primo grado senza esaminare i motivi di gravame e senza confrontarsi con le specifiche contestazioni: la perizia era del 2016 e dunque non riferita al 2012, non risultavano provati i presupposti richiesti dalla legge e dal regolamento comunale per l’agevolazione, non vi era stata richiesta di riduzione d’imposta in denuncia o variazione della situazione di fatto e il Comune non era stato messo in condizione di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti nel periodo d’imposta. Con il secondo motivo il Comune ha dedotto la violazione della disciplina sull’inagibilità dell’immobile e sulla prova posta a carico del contribuente, ma tale censura è rimasta assorbita.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di motivazione apparente della sentenza della CTR. Ha rilevato che il giudice d’appello si era limitato ad aderire alla decisione di primo grado e alle sue argomentazioni, senza alcun esame critico dei motivi di appello e senza dare conto delle contestazioni specifiche del Comune. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro sulla necessità di una motivazione effettiva e non meramente apparente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione solo apparente integra nullità della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione effettiva, non una mera adesione acritica alla decisione di primo grado
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per far valere la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato in rubrica dal ricorrente, ma la censura viene letta sostanzialmente come denuncia di motivazione apparente
art. 13, comma 3, lett. b), D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011
evocato nel secondo motivo per contestare la valutazione della prova sull’inagibilità dell’immobile, motivo poi assorbito
Massime di principio
- In appello, la sentenza non può risolversi in una generica adesione alla decisione di primo grado: il giudice di secondo grado deve esaminare i motivi di gravame e confrontarsi con le specifiche censure mosse dall’appellante.
- La motivazione per relationem è legittima solo se non è meramente acritica e se consente di comprendere l’effettivo percorso decisorio del giudice d’appello, con apprezzamento autonomo della controversia.
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando non dà conto delle ragioni della decisione e non consente di verificare il vaglio critico delle contestazioni dedotte in appello.
- Nel giudizio tributario, le questioni relative alla spettanza di agevolazioni o riduzioni d’imposta devono essere esaminate in relazione ai presupposti di fatto allegati e contestati, non potendo il giudice omettere il confronto con i profili temporali e probatori dedotti dall’ente impositore.
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