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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34810/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L’imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria che aveva confermato la sua responsabilità per fatti di usura ed estorsione ai danni di un imprenditore, riconoscendo l’estorsione consumata, l’aggravante del fatto commesso in danno di chi esercita attività imprenditoriale e la continuazione tra i reati. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 192, comma 3, c.p.p. e la mancata valorizzazione dei riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, sostenendo che la Corte d’appello si fosse concentrata sulla credibilità del dichiarante, imputato di reato collegato. Con il terzo motivo ha contestato l’attendibilità della persona offesa; con ulteriori censure ha criticato l’interpretazione delle intercettazioni e la valutazione della responsabilità. Ha inoltre contestato la qualificazione del fatto di cui al capo 1 come estorsione consumata, sostenendo che ricorresse il tentativo; tale questione non era stata però devoluta con l’appello. Ha altresì censurato la qualificazione come estorsione anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il riconoscimento dell’aggravante relativa alla vittima imprenditore. Infine, con il quinto e l’ottavo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio e gli aumenti di pena per la continuazione. Le dichiarazioni della persona offesa risultavano riscontrate da conversazioni e messaggi intercettati, dalla contabilità rinvenuta presso di lei e dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui prospetta la violazione dell’art. 192, comma 3, c.p.p. come violazione di legge o inosservanza processuale: la disposizione può essere fatta valere in cassazione nei limiti del vizio di motivazione. Le censure sull’insufficienza dei riscontri e sull’inattendibilità della persona offesa sono state giudicate anche manifestamente infondate, poiché le dichiarazioni erano corroborate da elementi esterni e la Corte d’appello aveva motivato logicamente sulla credibilità intrinseca. Le doglianze sul contenuto delle intercettazioni e sulla responsabilità sono inammissibili perché attengono alla valutazione di merito o reiterano motivi d’appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata. Sono state ritenute infondate, alla luce della motivazione dei giudici di merito, le contestazioni sulla configurabilità dell’estorsione rispetto all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e sull’aggravante relativa alla vittima che esercita attività imprenditoriale. Il motivo sulla qualificazione dell’estorsione come consumata anziché tentata è inammissibile perché non devoluto in appello e perché fondato su una diversa valutazione delle prove. I motivi sul trattamento sanzionatorio e sugli aumenti per la continuazione sono generici o aspecifici: non indicano specifici profili critici né il concreto beneficio conseguibile dall’accoglimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi con separato decreto dalla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame

    La violazione dei criteri di valutazione delle dichiarazioni previste dall’art. 192, comma 3, c.p.p. non è deducibile come violazione di legge o vizio processuale autonomo; può essere prospettata soltanto come vizio della motivazione, nei limiti e alle condizioni dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame

    Le censure relative alla valutazione delle dichiarazioni possono essere esaminate in cassazione solo se denunciano un effettivo vizio motivazionale rilevante e individuano il vizio nel provvedimento o in atti specificamente indicati.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il quinto e l’ottavo motivo di ricorso, che si rivolgono al trattamento sanzionatorio, risultano generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che escludendo la recidiva ha ridotto la pena, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non esplicitando specifiche ragioni critiche, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato

    Il motivo d’impugnazione sul trattamento sanzionatorio deve esporre elementi e ragioni critiche specifici; la contestazione generica, che non consente di individuare i rilievi rivolti alla decisione, è inammissibile.

  • art. 132 c.p.

    la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché sfugge al sindacato di legittimità la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico

    La determinazione della pena e dei relativi aumenti o diminuzioni appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione per ottenere una nuova valutazione di congruità, salvo che la decisione sia arbitraria o illogica.

  • art. 133 c.p.

    la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché sfugge al sindacato di legittimità la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico

    I criteri di commisurazione della pena indicati dall’art. 133 c.p. guidano la discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione non può sostituire una propria valutazione di congruità se la pena non è arbitraria o illogica.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Melchionna Felice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Reggio Calabria con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

    Le spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate con separato decreto e il pagamento è disposto in favore dello Stato.

  • art. 83 d.P.R. 115/2002

    Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Melchionna Felice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Reggio Calabria con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

    La liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato è rimessa a separato decreto, con pagamento in favore dello Stato.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 192, comma 3, c.p.p. non è autonomamente deducibile in cassazione come violazione di legge o inosservanza processuale; la censura è proponibile nei limiti del vizio di motivazione previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con indicazione specifica del vizio e degli atti rilevanti.
  • La valutazione dell’attendibilità intrinseca del dichiarante e dell’adeguatezza dei riscontri appartiene al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo in presenza di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • L’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono riesaminabili in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • È inammissibile il ricorso che ripropone doglianze già respinte in appello senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata e senza formulare una specifica critica riconducibile ai motivi consentiti in cassazione.
  • La censura sulla commisurazione della pena deve indicare specificamente gli elementi e le ragioni critiche contestati; la mera richiesta di una diversa valutazione di congruità non supera il sindacato di legittimità se la determinazione non è arbitraria né illogica.
  • La contestazione degli aumenti di pena per la continuazione è aspecifica se non indica il concreto beneficio che deriverebbe dall’accoglimento del ricorso.
  • La qualificazione in cassazione di un fatto come tentato anziché consumato è inammissibile se la questione non è stata devoluta con l’appello e la censura richiede una nuova valutazione del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioniProve
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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