Cassazione Penale, Ordinanza n. 09115/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di primo grado due imputati erano stati riconosciuti responsabili, in concorso con altra coimputata non ricorrente, del delitto di estorsione; la Corte d'appello, preso atto di un accordo processuale tra difese munite di procura speciale e Procuratore generale, e della rinuncia a tutti i motivi di impugnazione salvo quello relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., aveva rideterminato la pena concordata e revocato la pena accessoria. In cassazione i due imputati hanno dedotto vizio di motivazione lamentando che la Corte territoriale non avesse prima verificato d'ufficio la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., chiedendo quindi in sostanza l'assoluzione dal reato contestato nonostante il concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, per effetto della rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità, si fosse formato il giudicato su tali profili; di conseguenza, non era più proponibile in cassazione una censura diretta a contestare proprio i motivi rinunciati, né era più possibile rilevare d'ufficio eventuali nullità o questioni collegate. Ha inoltre affermato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, poiché la cognizione resta limitata ai soli motivi non rinunciati. Ai ricorrenti sono state poste le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
attenuante invocata e rimasta oggetto dell'accordo processuale; gli ulteriori motivi di appello sono stati rinunciati
il giudice non è tenuto a motivare sul proscioglimento d'ufficio quando la rinuncia ai motivi di appello ha delimitato il devolutum e formato giudicato sui profili di responsabilità
il concordato in appello produce un effetto abdicativo parziale dei motivi di gravame e restringe la cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli mantenuti determina il passaggio in giudicato delle questioni rinunciate, con preclusione alla loro riproposizione in cassazione.
- Il giudice di appello che recepisce l'accordo ex art. 599-bis c.p.p. non è tenuto a svolgere un autonomo vaglio ex art. 129 c.p.p. sui profili di responsabilità coperti dalla rinuncia ai motivi.
- Una volta formato il giudicato sui motivi rinunciati, la Corte di cassazione non può rilevare d'ufficio nullità o questioni ad essi collegate, perché esse restano fuori dal perimetro devolutivo residuo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08938/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08939/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08940/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08942/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08943/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08944/2025 del 04/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →