Ordinanza n. 12114/2026 - Roma, Sezione 3Q
quanto al ricorso n. 3033 del 2025: per l'annullamento ▪ della Determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 205 del 12 febbraio 2025, pubblicata nel sito internet dell’Agenzia il successivo 13 febbraio 2025, con la quale sono stati attribuiti gli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023 a carico delle aziende farmaceutiche ai sensi dell’articolo 1, commi 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; ▪ degli Allegati alla suddetta delibera elencati con le lettere: degli Allegati alla suddetta delibera elencati con le lettere A) “Elenco quota di ripiano per codice SIS (dicembre 2024)”, dal quale risulta l’attribuzione alla AbbVie S.r.l. di una quota di ripiano pari ad € 5.564.978; alla AbbVie Deutschland Gmbh & co. Kg di una quota di ripiano pari ad € 37.075.239 per complessivi € 42.640.217 (doc. 2); B) “Nota sulla metodologia applicativa relativa al ripiano dello sfondamento del tetto del 8,15% - spesa farmaceutica acquisti diretti anno 2023 (Luglio 2024) (doc. 3); B1) “Spesa per i farmaci innovativi” (doc. 4); B2) “Dettaglio di spesa per i farmaci orfani di classe A e H” (doc. 5); B3) “Dettaglio mensile di spesa dei farmaci innovativi anno 2023” (doc. 6); C) “elenco quote di ripiano per codice SIS e per Regione (doc. 6 bis); D) elenco quota di ripiano per Regione (doc. 6 ter); E) “Descrizione dei file e dei relativi tracciati record pubblicati sul portale dei servizi di AIFA” (doc. 7); F) “Metodo di calcolo della spesa per farmaci innovativi per indicazione e stima quota payback innovativi” (doc. 8); G) “Metodo di applicazione del Decreto del 22 settembre 2022 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze” (doc. 9); ▪ della delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’AIFA n. 68 del 10 dicembre 2024, resa nota con pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia in data 16 dicembre 2024, recante: (i) l’aggiornamento del documento di monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale gennaio-dicembre 2023 che attesta, con specifico riferimento alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, un disavanzo pari a euro 3.278,8 milioni rispetto al tetto programmato di spesa del 7,95% del FSN per l’anno 2023 (al netto dei gas medicinali); (ii) l’accertamento del valore complessivo di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, al netto dei gas medicinali, riferito all’anno 2023, nonché le singole quote di ripiano attribuite a ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC (codice SIS), tenendo altresì conto del decreto del Ministero della salute 22 settembre 2022 e ss.mm.ii. (doc. 1 bis); oltre che, se e in quanto occorrer possa: ▪ della delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’AIFA n. 32 del 17 luglio 2024, con cui è stato preliminarmente approvato il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023; ▪ del Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2025, pubblicato nella GURI, Serie Generale, 11 febbraio 2025, n. 34, recante “Criteri di riparto del pay-back farmaceutico”, ▪ nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati. quanto al ricorso n. 3514 del 2025: per l’annullamento ▪ della Determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 205 del 12 febbraio 2025, pubblicata nel sito internet dell’Agenzia il successivo 13 febbraio 2025, con la quale sono stati sostituiti gli atti precedentemente pubblicati in data 16 dicembre 2024 e sono stati attribuiti gli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023 a carico delle aziende farmaceutiche ai sensi dell’articolo 1, commi 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (doc. 1); ▪ degli Allegati alla suddetta delibera elencati con le lettere: A) “Elenco quota di ripiano per codice SIS”, dal quale risulta l’attribuzione alla ricorrente di una quota di ripiano pari ad € 459.852,00 (doc. 2); B) “Nota sulla metodologia applicativa relativa al ripiano dello sfondamento del tetto del 8,15% - spesa farmaceutica acquisti diretti anno 2023 (Luglio 2024) (doc. 3); B1) “Spesa per i farmaci innovativi” (doc. 4); B2) “Dettaglio di spesa per i farmaci orfani di classe A e H” (doc. 5); B3) “Dettaglio mensile di spesa dei farmaci innovativi anno 2023” (doc. 6); C) “elenco quote di ripiano per codice SIS e per Regione (doc. 6 bis); D) elenco quota di ripiano per Regione (doc. 6 ter); E) “Descrizione dei file e dei relativi tracciati record pubblicati sul portale dei servizi di AIFA” (doc. 7); F) “Metodo di calcolo della spesa per farmaci innovativi per indicazione e stima quota payback innovativi” (doc. 8); G) “Metodo di applicazione del Decreto del 22 settembre 2022 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze” (doc. 9); ▪ della delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’AIFA n. 68 del 10 dicembre 2024, resa nota con pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia in data 16 dicembre 2024, recante: (i) l’aggiornamento del documento di monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale gennaio-dicembre 2023 che attesta, con specifico riferimento alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, un disavanzo pari a euro 3.278,8 milioni rispetto al tetto programmato di spesa del 7,95% del FSN per l’anno 2023 (al netto dei gas medicinali); (ii) l’accertamento del valore complessivo di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, al netto dei gas medicinali, riferito all’anno 2023, nonché le singole quote di ripiano attribuite a ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC (codice SIS), tenendo altresì conto del decreto del Ministero della salute 22 settembre 2022 e ss.mm.ii. (doc. 1 bis); ▪ degli allegati alla suddetta delibera; oltre che, se e in quanto occorrer possa: ▪ della delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’AIFA n. 32 del 17 luglio 2024, con cui è stato preliminarmente approvato il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023; ▪ della delibera n. 40 del 31 luglio 2024 con cui il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA ha approvato le quote di mercato calcolate per ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC (codice SIS), in maniera distinta per il mercato dei gas medicinali rispetto a quello degli altri acquisti diretti e il conseguente valore complessivo di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti riferito all’anno 2023, pari a 1.644.753.941 euro, distinto per azienda farmaceutica (codice SIS); ▪ della delibera n. 14 del 12 febbraio 2025, con cui il Consiglio di amministrazione ha approvato gli allegati B “Nota sulla metodologia applicativa”; C “Elenco quota di ripiano per codice SIS e per Regione”; D “Elenco quota di ripiano per regione - febbraio 2025”; E “Descrizione dei file e dei relativi tracciati record pubblicati sul “portale dei servizi” di AIFA”; ▪ del Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2025, pubblicato nella GURI, Serie Generale, 11 febbraio 2025, n. 34, recante “Criteri di riparto del pay-back farmaceutico” (doc. 10); ▪ nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati. quanto al ricorso n. 3900 del 2025: per l’annullamento • della delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione di AIFA n. 205 del 12.02.2025 recante “attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023” e di tutti i relativi allegati: - Allegato A: Elenco quota di ripiano per codice SIS”; - Allegato B: Nota sulla metodologia applicativa (febbraio 2025); - Allegato B1: Spesa per i farmaci innovativi; - Allegato B2: dettaglio di spesa dei farmaci orfani di classe A e H; - Allegato B3: Dettaglio mensile di spesa dei farmaci innovativi anno 2023; - Allegato C: Elenco quote di ripiano per codice SIS e per Regione; - Allegato D: Elenco quota di ripiano per Regione (febbraio 2025); - Allegato E: allegato Nota metodologica / descrizione dei file e dei relativi tracciati record pubblicati sul “Portale dei servizi” di AIFA; - Allegato F: Metodo di calcolo della spesa per farmaci innovativi per indicazione e stima quota pay back innovativi; - Allegato G: metodo di applicazione del Decreto del 22.09.2022 del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; - Allegato H: Modalità di versamento alle Regioni; • dell’avviso di pubblicazione della determina n. 205/2025 sul sito web di AIFA del 13.02.2025; • dell’avviso di pubblicazione della determina n. 205/2025 sulla G.U. n. 36 del 13.02.2025; • delle tabelle AIFA del 14 febbraio 2025 contenenti i dati relativi agli importi di ripiano; • nonché di tutti gli atti ad essi preordinati, consequenziali e/o comunque connessi ancorché non conosciuti, ivi compresi, ove ed in quanto occorrer possa, di tutti gli atti endoprocedimentali relativi al procedimento di definizione del ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023, con particolare, ma non esclusivo riferimento: • della delibera n. 14 del 12 febbraio 2025, non conosciuta, con cui il Consiglio di amministrazione ha approvato gli allegati B “Nota sulla metodologia applicativa”; C “Elenco quota di ripiano per codice SIS e per Regione”; D “Elenco quota di ripiano per regione - febbraio 2025”; E “Descrizione dei file e dei relativi tracciati record pubblicati sul “portale dei servizi” di AIFA, compresi gli allegati medesimi; • della delibera del Consiglio di Amministrazione di AIFA n. 68 del 10.12.2024, allo stato non conosciuta, e di tutti i relativi allegati, con cui sono stati approvati, tra gli altri: i. l’aggiornamento del documento di monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale gennaio-dicembre 2023 del 10.12.2024; ii. il valore complessivo di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, al netto dei gas medicinali, riferito all’anno 2023, nonché le singole quote di ripiano attribuite a ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC (codice SIS); iii. gli Allegati A “Elenco quota di ripiano per codice SIS (dicembre 2024)”, B1 “Spesa per i farmaci innovativi”, B2 “Dettaglio di spesa per i farmaci orfani di classe A e H”, B3 “Dettaglio mensile di spesa dei farmaci innovativi anno 2023”, F “Metodo di calcolo della spesa per farmaci innovativi per indicazione e stima quota payback innovativi”, G “Metodo di applicazione del Decreto del 22 settembre 2022 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze”; • dell’avviso di pubblicazione della determina n. 68/2024 sul sito web di Aifa del 16.12.2024; • delle tabelle pubblicate il 16 dicembre 2024 sul portale Front End di Aifa, contenenti i dati relativi agli importi di ripiano; • della nota metodologica allegata alla comunicazione di avvio del procedimento, pubblicata sul sito di Aifa in data 2.8.2024, oltre che dell’avviso medesimo; • decreto del 4.02.2025 recante “Criteri di riparto del pay-back farmaceutico” adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicato in GU n. 34 dell’11.02. 2025. quanto al ricorso n. 3506 del 2025: ▪ della Determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 205 del 12 febbraio 2025, pubblicata nel sito internet dell’Agenzia il successivo 13 febbraio 2025, con la quale sono stati sostituiti gli atti precedentemente pubblicati in data 16 dicembre 2024 e sono stati attribuiti gli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023 a carico delle aziende farmaceutiche ai sensi dell’articolo 1, commi 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (doc. 1); ▪ degli Allegati alla suddetta delibera elencati con le lettere: A) “Elenco quota di ripiano per codice SIS”, dal quale risulta l’attribuzione alla ricorrente di una quota di ripiano pari ad € 5.818.311,00 (doc. 2); B) “Nota sulla metodologia applicativa relativa al ripiano dello sfondamento del tetto del 8,15% - spesa farmaceutica acquisti diretti anno 2023 (Luglio 2024) (doc. 3); B1) “Spesa per i farmaci innovativi” (doc. 4); B2) “Dettaglio di spesa per i farmaci orfani di classe A e H” (doc. 5); B3) “Dettaglio mensile di spesa dei farmaci innovativi anno 2023” (doc. 6); C) “elenco quote di ripiano per codice SIS e per Regione (doc. 6 bis); D) elenco quota di ripiano per Regione (doc. 6 ter); E) “Descrizione dei file e dei relativi tracciati record pubblicati sul portale dei servizi di AIFA” (doc. 7); F) “Metodo di calcolo della spesa per farmaci innovativi per indicazione e stima quota payback innovativi” (doc. 8); G) “Metodo di applicazione del Decreto del 22 settembre 2022 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze” (doc. 9); ▪ della delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’AIFA n. 68 del 10 dicembre 2024, resa nota con pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia in data 16 dicembre 2024, recante: (i) l’aggiornamento del documento di monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale gennaio-dicembre 2023 che attesta, con specifico riferimento alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, un disavanzo pari a euro 3.278,8 milioni rispetto al tetto programmato di spesa del 7,95% del FSN per l’anno 2023 (al netto dei gas medicinali); (ii) l’accertamento del valore complessivo di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, al netto dei gas medicinali, riferito all’anno 2023, nonché le singole quote di ripiano attribuite a ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC (codice SIS), tenendo altresì conto del decreto del Ministero della salute 22 settembre 2022 e ss.mm.ii. (doc. 1 bis); ▪ degli allegati alla suddetta delibera; oltre che, se e in quanto occorrer possa: ▪ della delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’AIFA n. 32 del 17 luglio 2024, con cui è stato preliminarmente approvato il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti AIFA di accertamento dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e di attribuzione alle aziende farmaceutiche delle quote di ripiano per l’anno 2023
Esito
La controversia
Le ricorrenti, aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all’immissione in commercio, hanno impugnato gli atti AIFA con cui sono stati accertati lo sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti relativo all’anno 2023 e l’onere di ripiano posto a loro carico, pari complessivamente al cinquanta per cento dello sfondamento e ripartito in proporzione alle quote di mercato. Le censure, pur differenziate, sono accomunate dalla prospettazione dell’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa del payback farmaceutico. Le ricorrenti sostengono che il tetto di spesa sia strutturalmente sottodimensionato rispetto ai fabbisogni effettivi, che lo sfondamento sia divenuto fisiologico e crescente e che il contributo richiesto incida in misura rilevante e imprevedibile sul fatturato. Deducevano la violazione degli artt. 3, 23 e 41 Cost., sotto i profili di irragionevolezza, sproporzionalità, stabilizzazione del prelievo patrimoniale e compressione della libertà d’iniziativa economica e dell’autonomia contrattuale, nonché dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, per l’incidenza non sufficientemente determinabile e prevedibile sul diritto di proprietà. Alcune ricorrenti contestavano anche la mancata previsione di meccanismi di compensazione o osmosi tra il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e quello della spesa convenzionata.
La decisione
Il TAR ha riunito i quattro ricorsi ai fini della trattazione della questione incidentale e ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 580, l. n. 145/2018 e dell’art. 15, comma 7, d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012. La rilevanza deriva dal fatto che tali disposizioni costituiscono la base normativa immediata degli atti AIFA impugnati e dell’obbligo di versamento imposto alle aziende. Quanto alla non manifesta infondatezza, il Collegio ha qualificato il payback come contributo di solidarietà, privo di natura tributaria, diretto a finanziare la ricostituzione delle risorse destinate ai livelli essenziali di assistenza. Pur riconoscendo la legittimità della finalità di contenimento della spesa sanitaria e ritenendo non irragionevole la separazione tra tetto della spesa diretta e tetto della spesa convenzionata, il TAR ha dubitato della compatibilità costituzionale di un prelievo divenuto strutturale e privo di un limite temporale predeterminato. Secondo il Collegio, la reiterazione del meccanismo può averne trasformato la funzione solidaristica in una modalità ordinaria di finanziamento della spesa sanitaria, in contrasto con gli artt. 3 e 23 Cost. Inoltre, l’imprevedibilità dell’onere annuale, applicato anche in un sistema nel quale gli acquisti del SSN sono spesso effettuati mediante gare e negoziazione dei prezzi, può comprimere irragionevolmente la libertà d’iniziativa economica e l’autonomia contrattuale tutelate dall’art. 41 Cost. Il TAR ha altresì ravvisato un possibile contrasto con l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, quale parametro interposto ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost., poiché la restituzione di una parte dei ricavi derivanti dalle vendite costituirebbe un’ingerenza nel diritto di proprietà non assistita da sufficiente prevedibilità e determinabilità ex ante. Ha quindi sospeso i giudizi, trasmesso gli atti alla Corte costituzionale e disposto le notificazioni e comunicazioni previste dall’art. 23 l. n. 87/1953. Non è stata definita nel merito la domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 1, commi 574-584, l. 30 dicembre 2018, n. 145
Per l'anno solare 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni solari successivi, entro il 31 luglio dell'anno seguente a quello di riferimento, l'AIFA determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, l'ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti
Disciplina il meccanismo di monitoraggio della spesa farmaceutica per acquisti diretti, la determinazione delle quote di mercato e il ripiano del cinquanta per cento dello sfondamento a carico delle aziende farmaceutiche titolari di AIC. Il comma 580 è censurato nella parte in cui tale onere è imposto in modo continuativo nel tempo.
art. 15, comma 7, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135
Ha esteso alla spesa farmaceutica per acquisti diretti il meccanismo di ripianamento dello sfondamento del tetto di spesa; è censurato quale disposizione presupposta del sistema di payback.
art. 1, commi 281-282, l. 30 dicembre 2021, n. 234
Il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è pari all’8 per cento per l’anno 2022, all’8,15 per cento per l’anno 2023, all’8,30 per cento dall’anno 2024
Fissa, per il 2023, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti all’8,15 per cento del FSN, al lordo della quota per i gas medicinali, e consente la rideterminazione annuale delle percentuali entro il tetto complessivo.
art. 5, comma 2, lett. d), d.l. n. 159/2007, convertito dalla l. n. 222/2007
Attribuisce ad AIFA il monitoraggio mensile della spesa farmaceutica e la verifica periodica dell’eventuale superamento dei tetti di spesa.
art. 23 Cost.
È parametro della questione perché il payback costituisce una prestazione patrimoniale imposta per legge; il Collegio dubita che la sua ormai strutturale e indeterminata durata sia compatibile con la natura temporanea del contributo solidaristico.
art. 3 Cost.
È parametro della questione sotto i profili dell’eguaglianza, della ragionevolezza e della proporzionalità: il meccanismo potrebbe essere irragionevole perché fondato su un tetto strutturalmente inadeguato e produttivo di un prelievo reiterato e crescente.
art. 41 Cost.
È parametro della questione poiché l’imprevedibilità e la continuità dell’onere possono comprimere la libertà d’iniziativa economica, l’autonomia contrattuale e la capacità delle imprese di determinare preventivamente gli effetti economici delle forniture al SSN.
art. 117, comma 1, Cost.
Rileva quale parametro interposto rispetto all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
Tutela il diritto di proprietà e ammette ingerenze per finalità di interesse generale solo se previste dalla legge e rispettose dei requisiti di determinabilità, prevedibilità, ragionevolezza e proporzionalità; il Collegio dubita che tali requisiti siano soddisfatti dal payback farmaceutico strutturale.
art. 23, comma 1, lett. b), l. 11 marzo 1953, n. 87
Richiede, per la rimessione della questione incidentale, la rilevanza e la non manifesta infondatezza; il TAR ha ritenuto sussistenti entrambi i requisiti.
Massime di principio
- Il meccanismo che pone a carico delle aziende farmaceutiche una quota del superamento del tetto della spesa per acquisti diretti può essere qualificato come contributo di solidarietà, privo di natura tributaria, quando sia finalizzato a ricostituire le risorse destinate all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.
- La reiterazione senza un limite temporale predeterminato di un prelievo solidaristico, originariamente giustificato da esigenze contingenti di contenimento della spesa sanitaria, può renderne non manifestamente infondata la censura di incompatibilità con gli artt. 3 e 23 Cost., qualora il prelievo assuma carattere strutturale e divenga una modalità ordinaria di finanziamento della spesa pubblica.
- Un contributo imposto alle imprese farmaceutiche può risultare sospetto di irragionevolezza e sproporzionalità, ai sensi degli artt. 3 e 41 Cost., quando il suo ammontare annuale sia imprevedibile e incida su contratti di fornitura conclusi mediante gare o negoziazioni del prezzo, comprimendo l’autonomia contrattuale degli operatori.
- La conoscenza del tetto di spesa e la pubblicazione periodica dei dati di monitoraggio non assicurano necessariamente la prevedibilità dell’onere di payback, se l’importo effettivamente dovuto dipende dallo sfondamento annuale e dalla successiva ripartizione tra le aziende.
- La restituzione obbligatoria di una parte dei ricavi derivanti dalla vendita di medicinali può costituire un’ingerenza nel diritto di proprietà ai sensi dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU; tale ingerenza deve essere sufficientemente prevedibile, determinabile, ragionevole e proporzionata rispetto alla finalità di interesse generale perseguita.
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