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Ordinanza

Ordinanza n. 389/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della definizione della compartecipazione alla retta della comunità alloggio per l’anno 2025 sulla base dell’ISEE, unitamente al regolamento comunale e agli atti di impegno di spesa presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utente socio-sanitario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, disabile grave, invalido al 100% e non autosufficiente, con ISEE per prestazioni sociosanitarie residenziali pari a zero, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha rigettato l’istanza di determinazione della compartecipazione alla retta della comunità alloggio secondo il parametro ISEE. Ha dedotto la violazione del d.P.C.M. n. 159 del 2013, che individua l’ISEE quale strumento legale per valutare la situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate e per definire il livello di compartecipazione ai relativi costi. Ha contestato, in particolare, che il Comune abbia valorizzato la situazione economica e l’ISEE dei genitori, gli obblighi alimentari previsti dal codice civile e gli impegni sottoscritti dai medesimi, anziché applicare il parametro riferito al beneficiario maggiorenne. Ha inoltre censurato il regolamento comunale nella parte in cui considera l’indennità di accompagnamento ai fini della situazione economica, assumendo il contrasto con l’art. 2-sexies, comma 1, lettera a), d.l. n. 42 del 2016, convertito dalla l. n. 89 del 2016, che esclude dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della condizione di disabilità. Il ricorrente ha rappresentato che, a fronte di una retta annua di euro 38.325,00 e di un impegno comunale complessivo di euro 19.365,00, residuava a suo carico l’importo di euro 18.960,00, superiore sia all’ISEE pari a zero sia alla pensione annua lorda comprensiva dell’indennità di accompagnamento, con integrale erosione delle risorse destinate alle esigenze personali. Ha dedotto il periculum in mora derivante dalla prospettata dimissione dalla struttura in caso di mancato pagamento dell’insoluto entro sessanta giorni.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. ritenendo sussistente il fumus boni iuris. Ha rilevato che l’ISEE costituisce il parametro legale e indefettibile per la valutazione della capacità contributiva dell’assistito e per la determinazione della compartecipazione alle prestazioni sociosanitarie agevolate, senza che il Comune possa sostituirlo o derogarlo mediante criteri ulteriori. Per le prestazioni sociosanitarie rivolte a persone maggiorenni, il nucleo rilevante deve essere individuato secondo l’art. 6 del d.P.C.M. n. 159 del 2013, con esclusione dei genitori del beneficiario maggiorenne; pertanto la situazione economica dei genitori, gli obblighi alimentari e gli impegni da essi sottoscritti non possono sostituire l’ISEE del beneficiario. Il TAR ha ravvisato, inoltre, profili di contrasto tra il regolamento comunale e l’art. 2-sexies, comma 1, lettera a), d.l. n. 42 del 2016 quanto alla considerazione dell’indennità di accompagnamento nel reddito disponibile. Il periculum in mora è stato individuato nella concreta prospettiva di dimissione dalla comunità alloggio per insolvenza. In ragione della natura pretensiva della posizione azionata, il giudice ha sospeso gli atti impugnati, disponendo la rinnovazione dell’istruttoria e la rideterminazione della compartecipazione secondo i criteri indicati nell’ordinanza. La trattazione di merito è stata fissata al 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare può essere accolta quando ricorrono il fumus boni iuris e il periculum in mora; nella specie la tutela è stata attuata mediante sospensione degli atti e rinnovazione dell’istruttoria.

  • art. 2, comma 1, d.P.C.M. n. 159/2013

    “strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate”

    L’ISEE è il parametro legale per la valutazione della capacità economica del richiedente e per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate; la relativa determinazione e applicazione costituiscono livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

  • art. 6 d.P.C.M. n. 159/2013

    Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone maggiorenni, l’ISEE è calcolato considerando il nucleo familiare individuato dalla norma, con esclusione dei genitori del beneficiario maggiorenne.

  • art. 2-sexies, comma 1, lettera a), d.l. n. 42/2016, convertito dalla l. n. 89/2016

    I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da pubbliche amministrazioni in ragione della condizione di disabilità sono esclusi dal reddito disponibile; il regolamento comunale che considera l’indennità di accompagnamento ai fini della situazione economica appare contrastare con tale previsione.

  • art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

    La determinazione e l’applicazione dell’ISEE ai fini della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni.

  • artt. 433 ss. c.c.

    Gli obblighi alimentari dei genitori non possono sostituire il parametro legale dell’ISEE del beneficiario maggiorenne nella determinazione della compartecipazione alle prestazioni sociosanitarie.

Massime di principio

  • Nella determinazione della compartecipazione al costo di prestazioni sociosanitarie residenziali agevolate, l’ISEE costituisce il parametro legale indefettibile per valutare la capacità contributiva dell’assistito; il Comune non può sostituirlo o derogarlo mediante criteri economici ulteriori.
  • Per le prestazioni sociosanitarie agevolate rivolte a una persona maggiorenne, il nucleo familiare rilevante deve essere individuato secondo l’art. 6 del d.P.C.M. n. 159 del 2013, senza includere la situazione economica dei genitori del beneficiario maggiorenne.
  • La situazione economica dei genitori, gli obblighi alimentari e gli impegni economici da essi sottoscritti non possono sostituire l’ISEE del beneficiario maggiorenne quale parametro per la determinazione della compartecipazione alla retta sociosanitaria.
  • I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della disabilità, compresa l’indennità di accompagnamento, non possono essere computati nel reddito disponibile quando la disciplina applicabile ne impone l’esclusione ai fini della determinazione della compartecipazione.
  • La prospettiva concreta di dimissione da una struttura residenziale per insolvenza della retta può integrare il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare del provvedimento di determinazione della compartecipazione.
  • Quando la posizione azionata ha natura pretensiva e il calcolo della compartecipazione risulta prima facie illegittimo, la tutela cautelare può essere realizzata sospendendo gli atti impugnati e ordinando all’amministrazione la rinnovazione dell’istruttoria e la rideterminazione secondo i parametri legali.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieServizi sociali ed educativiTariffe e rapporti con gli utentiTutela cautelare
RamiSanitàServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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